Nella democratica e civile Europa, la Francia, patria del trinomio liberté-egalité-fraternité, si distingue per la totale ignoranza dei diritti umani, promulgando una legge (qui pubblicata integralmente) che viola la sua stessa costituzione. Un tempo nazione civile, ora la Francia sembra allontanarsi dallEuropa ritornando ad una pseudo era ugonotta, dimostrandosi perciò un paese immaturo, una nazione impreparata e inaffidabile, nonché indegna dei suoi stessi figli illustri del passato. Voltaire si rivolta nella tomba. Legifrance G.U. Numero 135 del 13 Giugno 2001 pagina 9337 Leggi LEGGE n. 2001-504 del 12 Giugno 2001 atta a rinforzare la prevenzione e la repressione dei movimenti settari che vìolano i diritti delluomo e le libertà fondamentali (1) NOR : JUSX9903887L Lassemblea nazionale e il senato hanno approvato, Il Presidente della Repubblica promulga la legge i cui termini sono i seguenti: Capitolo I° Scioglimento civile di alcune persone giuridiche Articolo 1 Può essere pronunciato, secondo le modalità previste dal presente articolo, lo scioglimento di ogni persona giuridica, qualunque sia la sua forma giuridica o il fine, che persegua delle attività aventi come scopo o come effetto quello di creare, mantenere o sfruttare la sottomissione psicologica o fisica di coloro che partecipano a questa attività, quando siano state pronunciate, contro la persona giuridica stessa o contro i suoi dirigenti di diritto o di fatto, delle condanne penali definitive per luno o laltro dei reati menzionati di seguito: 1° - Reati per danni volontari o involontari alla vita o allintegrità fisica o psichica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 223-15-2, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15, 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale; 2° - Reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 4223-1 del codice di sanità pubblica; 3° - Reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e dal L. 213-1 al L. 213-4 del codice sul consumo. Competente del procedimento di scioglimento è il tribunale di grande istanza su richiesta del pubblico ministero che agisce dufficio o su richiesta delle parti interessate. La richiesta viene formulata, istruita e giudicata conformemente alla procedura a giorno fisso. Il termine per lappello è di quindici giorni. Il Presidente di sezione alla quale la causa viene assegnata fissa a breve termine ludienza nella quale la causa verrà discussa. Nel giorno indicato, si procede secondo le modalità previste dagli articoli dal 76 al 762 del nuovo codice di procedura civile. Il mantenimento o la ricostituzione, aperta o camuffata, di una persona giuridica disciolta in applicazione della disposizione del presente articolo costituisce il delitto previsto dal secondo capoverso dellarticolo 434-43 del codice penale. Il tribunale di grande istanza può pronunciare nel corso dello stesso procedimento lo scioglimento di più persone giuridiche menzionate al primo capoverso, allorché tali persone giuridiche perseguano lo stesso obiettivo e siano unite da una comunanza di interessi e posto che siano state pronunciate nei confronti di ognuna di esse o dei loro dirigenti di diritto o di fatto almeno una condanna penale definitiva per uno dei reati menzionati dal 1° al 3° capoverso. Queste differenti persone giuridiche devono essere parte nel procedimento. Capitolo II° Estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche per alcuni reati Articolo 2 I°. - Dopo le parole : « è punito », la fine del primo capoverso dellarticolo L. 4161-5 del codice di sanità pubblica viene così formulata: « con un anno di detenzione e 100.000 F di ammenda. » II°. - Dopo larticolo L. 4161-5 dello stesso codice, viene inserito larticolo L. 4161-6 così formulato: « Art. L. 4161-6. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 del codice penale per i reati previsti allarticolo L. 4161-5. » « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1°- Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38 del codice penale; « 2°- Le pene menzionate dal 2° al 9° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale. « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». III°. - Nellarticolo L. 4223-1 dello stesso codice le parole: « con 30.000 F di ammenda e, in caso di recidività, di sei mesi di detenzione e di 60.000 F di ammenda » sono rimpiazzate dalle parole: « con un anno di detenzione e 100.000 F di ammenda ». Articolo 3 I°. - Viene inserito, dopo larticolo L.213-5 del codice sul consumo larticolo L. 213-6 così formulato: « Art. L. 213-6. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 del codice penale per i reati definiti negli articoli dal L. 213-1 al L. 213-4. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1°- Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38 del codice penale; « 2°- Le pene menzionate dal 2° al 9° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale. « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». II°. - Larticolo L. 121-6 dello stesso codice viene completato da un capoverso così formulato: « Le disposizioni di cui allarticolo L. 213-6 che prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche sono applicabili a tali reati. » Articolo 4 Viene inserito, dopo larticolo 221-5 del codice penale, larticolo 221-5 così formulato: « Art. 221-5-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 delle infrazioni definite alla presente sezione. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate allarticolo 131-39: « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 5 Viene inserito, dopo larticolo 222-6 del codice penale, larticolo 212-6-1 così formulato: « Art. 222-6-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 delle infrazioni definite al presente paragrafo. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dallarticolo 131-38. « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 6 Viene inserito, dopo larticolo 222-16 del codice penale, larticolo 222-16-1 così formulato: « Art. 222-16-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti al presente paragrafo. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dallarticolo 131-39. « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 7 Viene inserito, dopo larticolo 222-18 del codice penale, larticolo 222-18-1 così formulato: « Art. 222-18-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti al presente paragrafo. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dellarticolo 131-39 per i reati definiti dagli articoli 222-17 ( secondo capoverso) e 222-18. « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 8 Viene inserito, dopo larticolo 222-33 del codice penale, larticolo 222-33-1 così formulato: « Art. 222-33-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti dagli articoli dal 222-22 al 222-31. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dallarticolo 131-38; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 9 Viene inserito, dopo larticolo 223-7 del codice penale, larticolo 223-7-1 così formulato: « Art. 223-7-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dellarticolo 131-39 per per i reati definiti dagli articoli 223-5 e 223-6; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 10 Viene inserito, dopo larticolo 223-15 del codice penale, larticolo 223-15-1 così formulato: « Art. 223-15-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dellarticolo 131-39 per i reati definiti dagli articoli 223-5 e 223-13; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 11 La sezione 4 del capitolo V° del titolo II° del libro II° del codice penale viene completata dallarticolo 225-18-1 così formulato: « Art. 225-18-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti agli articoli 225-17 e 225-18. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dellarticolo 131-39 per i reati definiti dallarticolo 225-18; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 12 Viene inserito, dopo larticolo 227-4 del codice penale, larticolo 227-4-1 così formulato: « Art. 227-4-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 13 Larticolo 227-17-2 del codice penale è così modificato: 1°. - Nella prima frase, le parole: « del reato definito al secondo capoverso dellarticolo 227-17-1 » sono rimpiazzate dalle parole: « dei reati definiti dagli articoli dal 227-15 al 227-17-1 »; 2°. - Nel 2° capoverso, le parole: « ai capoversi 1°, 2°, 4°, 8° e 9° di » sono rimpiazzate dalla parola: « dal ». Articolo 14 Nel secondo capoverso (1°) dellarticolo 131-39 del codice penale, le parole: « a 5 anni » sono rimpiazzate dalle parole: « o uguale a tre anni». Articolo 15 I°. - Larticolo 132-13 del codice penale viene completato da un capoverso così formulato: « Nei casi previsti dai 2 capoversi precedenti, la persona giuridica incorre, inoltre, nelle pene menzionate allarticolo 131-39, con riserva delle disposizioni dellultimo capoverso di questo articolo. » II°. - Nellultimo capoverso dello stesso articolo, le parole: « superiore a 100.000 F » sono rimpiazzate dalle persone: « di almeno 100.000 F ». Capitolo III° Disposizioni concernenti la pena di scioglimento incorsa dalle persone giuridiche penalmente responsabili Articolo 16 Nel secondo capoverso dellarticolo 8 della legge del 1° Luglio 1901 relativo al patto associativo, le parole:« con unammenda di 30.000 F e con la detenzione di un anno » sono rimpiazzate dalle parole: « con tre anni di detenzione e con 300.000 F di ammenda ». Articolo 17 Larticolo 434-43 del codice penale viene completato da due capoversi così formulati: « Il fatto, per ogni persona fisica di partecipare al mantenimento o alla ricostituzione, aperta o camuffata, di una persona giuridica il cui scioglimento sia stato pronunciato in applicazione delle disposizioni del 1° capoverso dellarticolo 131-39 è punito con tre anni di detenzione e con 300.000 F di ammenda. » « Quando lo scioglimento è stato pronunciato per un reato commesso in recidività, o per il reato previsto al capoverso precedente, la pena è portata a cinque anni di detenzione e a 500.000 F di ammenda. » Articolo 18 Prima dellultimo capoverso dellarticolo 434-47 del codice penale, viene inserito un 5° capoverso così formulato: « 5° - Per i reati previsti al secondo e terzo capoverso dellarticolo 434-43, le pene di scioglimento menzionate al 1° capoverso dellarticolo 131-39. » Capitolo IV° Disposizioni che limitano la pubblicità dei movimenti settari Articolo 19 Viene punita con unammenda di 50.000 F la diffusione, con qualsiasi mezzo, di messaggi destinati alla gioventù che promuovano una persona giuridica, qualunque ne sia la forma giuridica o il fine, che persegua delle attività che abbiano come scopo e quale effetto quello di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a questa attività, quando siano state pronunciate a più riprese, contro la stessa persona giuridica o i suoi dirigenti di diritto o di fatto, delle condanne penali definitive per uno o laltro dei reati menzionati di seguito: 1°. - Reati per danni volontari o involontari alla vita o allintegrità psichica o fisica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 223-15-2, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15, 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale; 2°. - Reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 4223-1 del codice di sanità pubblica; 3°. - Reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e da L. 213-1 a L. 213-4 del codice sul consumo. Le stesse pene sono applicabili quando i messaggi di cui al primo capoverso del presente articolo invitano ad unirsi ad una tale persona giuridica. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 del codice penale per i reati definiti dal presente articolo. La pena comminata alle persone giuridiche è lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38 del codice penale. Capitolo V° Disposizioni relative allabuso fraudolento dello stato di ignoranza o di minorata difesa Articolo 20 Dopo lart. 223-15 del codice penale, viene creata una sezione 6bis così formulata: « Sezione 6bis « Dellabuso fraudolento dello stato dignoranza o di minorata difesa « Art. 223-15-2. È punito con tre anni di detenzione e con 2.500.000 F di ammenda labuso fraudolento dello stato di ignoranza o della situazione di minorata difesa sia di un minore, sia di una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta alla sua età, a una malattia, a uninfermità, a una deficienza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza è palese e conosciuto dal suo autore, sia di una persona in stato di soggezione psicologica o fisica che risulti dallesercizio di pressioni gravi o reiterate o di tecniche atte ad alterare il suo giudizio, allo scopo di condurre questo minore o questa persona a un atto o ad unastensione che gli sia gravemente pregiudizievole. « Quando linfrazione è commessa dal dirigente di diritto o di fatto di un gruppo che persegue delle attività che abbiano come scopo o oggetto quello di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a questa attività, le pene sono portate a cinque anni di detenzione e a 5.000.000 F di ammenda. « Art. 223-15-3. Anche le persone fisiche colpevoli del delitto previsto alla presente sezione incorrono nelle seguenti pene complementari: « 1° - Linterdizione dei diritti civici, civili e di famiglia, secondo le modalità previste dallarticolo 131-26; « 2° - Linterdizione, secondo le modalità previste dallarticolo 131-27, di esercitare una funzione pubblica o di esercitare lattività professionale o sociale nellesercizio o nelloccasione dellesercizio nellambito del quale il reato è stato commesso, per una durata massima di cinque anni; « 3° - La chiusura per durata massima di cinque anni delle istituzioni o di una o più strutture dellimpresa che sia servita a commettere i fatti incriminati; « 4° - La confisca delloggetto che è servito o era destinato a commettere il reato o delloggetto che ne è il prodotto, con leccezione degli oggetti suscettibili di restituzione; « 5°- Linterdizione di soggiorno, secondo le modalità previste dallart. 131-31; « 6° - Linterdizione, per una durata massima di cinque anni, di emettere assegni diversi da quelli che permettano il prelievo di fondi da parte del traente a fronte dellincasso o quelli che sono certificati; « 7° - Laffissione o la diffusione della decisione pronunciata, secondo le disposizioni previste dallarticolo 131-35. « Art. 223-15-4. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dallarticolo 121-2 per il reato definitio nella presente sezione. « Le pene comminabili alle persone giuridiche sono: « 1° - Lammenda, secondo le modalità previste dallarticolo 131-38; « 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dellarticolo 131-39; « Linterdizione menzionata al 2° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso ». Articolo 21 Larticolo 313-4 del codice penale viene abrogato. Nel primo comma dellarticolo 313-7 dello stesso codice, le parole: « dal 313-4 » sono rimpiazzate dalle parole: « dal 313-3 ». Capitolo VI° Disposizioni varie Articolo 22 Larticolo 2-17 del codice di procedura penale viene così formulato: « Art. 2-17. Ogni associazione riconosciuta di pubblica utilità regolarmente dichiarata da almeno cinque anni alla data dei fatti e che si proponga attraverso i suoi statuti di difendere e assistere lindividuo o di difendere i diritti e le libertà individuali e collettive può, nellambito degli atti commessi da una qualsiasi persona fisica o giuridica nel quadro di un movimento od organizzazione avente per scopo o per effetto quello di creare, mantenere o sfruttare una soggezione psicologica o fisica, esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per ciò che riguarda i reati di danni volontari o involontari alle vite o allintegrità fisica o psichica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 222-15, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15-2, dal 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale, i reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 42223-1 del codice di sanità pubblica, e i reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e dal L. 213-1 al L. 213-4 del codice sul consumo. » Articolo 23 Larticolo 706-45 del codice di procedura penale viene così modificato: 1°. - Dopo il quinto capoverso (40) viene inserito un 5° capoverso così formulato: « 5°. - Messa sotto controllo di un ufficiale giudiziario designato dal giudice istruttore per una durata di sei mesi rinnovabili, per quanto riguarda lesercizio dellattività o lambito dellesercizio dellattività nel quale il reato è stato commesso; 2°. - Il penultimo capoverso è completato da una frase così formulata: « La misura prevista al 5° capoverso non può essere ordinata dal giudice istruttore se la persona giuridica non può essere condannata alla pena prevista dal 3° capoverso dellarticolo 131-39 del codice penale. Articolo 24 La presente legge è applicabile in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, nelle isole Wallis-et-Futuna e nelle collettività territoriale di Mayotte. Per lapplicazione della presente legge in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, a Wallis-et-Futuna, nella collettività territoriale di Mayotte e a Saint-Pierre-et-Miquelon, le parole « tribunale di grande istanza » sono rimpiazzate dalla parola: « tribunale di prima istanza ». Per lapplicazione della presente legge in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, a Wallis-et-Futuna, nella collettività territoriale di Mayotte, i riferimenti alle disposizioni legislative del codice di sanità pubblica, del codice sul consumo e del codice di procedura civile sono rimpiazzate, se necessario, da riferimenti alle disposizioni applicabili localmente che abbiano lo stesso oggetto. La presente legge sarà esecutiva come legge dello stato. Fatto a Parigi il 12 Giugno 2001 Il Presidente della Repubblica Il Primo Ministro Il Guarda Sigilli, Ministro della
Giustizia Il Ministro dellInterno Il Segretario di Stato doltre
mare (1) Lavori preparatori: legge n. 2001-504. Senato: Assemblea nazionale: Senato: Assemblea nazionale: |
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