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Nella democratica e civile Europa, la Francia, patria del trinomio liberté-egalité-fraternité, si distingue per la totale ignoranza dei diritti umani, promulgando una legge (qui pubblicata integralmente) che viola la sua stessa costituzione. Un tempo nazione civile, ora la Francia sembra allontanarsi dall’Europa ritornando ad una pseudo era ugonotta, dimostrandosi perciò un paese immaturo, una nazione impreparata e inaffidabile, nonché indegna dei suoi stessi figli illustri del passato. Voltaire si rivolta nella tomba.

Legifrance
Gazzetta Ufficiale

G.U. Numero 135 del 13 Giugno 2001 pagina 9337

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LEGGE n. 2001-504 del 12 Giugno 2001 atta a rinforzare la prevenzione e la repressione dei movimenti settari che vìolano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (1)

NOR : JUSX9903887L

L’assemblea nazionale e il senato hanno approvato,

Il Presidente della Repubblica promulga la legge i cui termini sono i seguenti:

Capitolo I°

Scioglimento civile di alcune persone giuridiche

Articolo 1

Può essere pronunciato, secondo le modalità previste dal presente articolo, lo scioglimento di ogni persona giuridica, qualunque sia la sua forma giuridica o il fine, che persegua delle attività aventi come scopo o come effetto quello di creare, mantenere o sfruttare la sottomissione psicologica o fisica di coloro che partecipano a questa attività, quando siano state pronunciate, contro la persona giuridica stessa o contro i suoi dirigenti di diritto o di fatto, delle condanne penali definitive per l’uno o l’altro dei reati menzionati di seguito:

1° - Reati per danni volontari o involontari alla vita o all’integrità fisica o psichica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 223-15-2, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15, 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale;

2° - Reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 4223-1 del codice di sanità pubblica;

3° - Reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e dal L. 213-1 al L. 213-4 del codice sul consumo.

Competente del procedimento di scioglimento è il tribunale di grande istanza su richiesta del pubblico ministero che agisce d’ufficio o su richiesta delle parti interessate.

La richiesta viene formulata, istruita e giudicata conformemente alla procedura a giorno fisso.

Il termine per l’appello è di quindici giorni. Il Presidente di sezione alla quale la causa viene assegnata fissa a breve termine l’udienza nella quale la causa verrà discussa. Nel giorno indicato, si procede secondo le modalità previste dagli articoli dal 76 al 762 del nuovo codice di procedura civile.

Il mantenimento o la ricostituzione, aperta o camuffata, di una persona giuridica disciolta in applicazione della disposizione del presente articolo costituisce il delitto previsto dal secondo capoverso dell’articolo 434-43 del codice penale.

Il tribunale di grande istanza può pronunciare nel corso dello stesso procedimento lo scioglimento di più persone giuridiche menzionate al primo capoverso, allorché tali persone giuridiche perseguano lo stesso obiettivo e siano unite da una comunanza di interessi e posto che siano state pronunciate nei confronti di ognuna di esse o dei loro dirigenti di diritto o di fatto almeno una condanna penale definitiva per uno dei reati menzionati dal 1° al 3° capoverso. Queste differenti persone giuridiche devono essere parte nel procedimento.

Capitolo II°

Estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche per alcuni reati

Articolo 2

I°. - Dopo le parole : « è punito », la fine del primo capoverso dell’articolo L. 4161-5 del codice di sanità pubblica viene così formulata: « con un anno di detenzione e 100.000 F di ammenda. »

II°. - Dopo l’articolo L. 4161-5 dello stesso codice, viene inserito l’articolo L. 4161-6 così formulato:

« Art. L. 4161-6. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 del codice penale per i reati previsti all’articolo L. 4161-5. »

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1°- L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38 del codice penale;

« 2°- Le pene menzionate dal 2° al 9° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale.

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

III°. - Nell’articolo L. 4223-1 dello stesso codice le parole: « con 30.000 F di ammenda e, in caso di recidività, di sei mesi di detenzione e di 60.000 F di ammenda » sono rimpiazzate dalle parole: « con un anno di detenzione e 100.000 F di ammenda ».

Articolo 3

I°. - Viene inserito, dopo l’articolo L.213-5 del codice sul consumo l’articolo L. 213-6 così formulato:

« Art. L. 213-6. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 del codice penale per i reati definiti negli articoli dal L. 213-1 al L. 213-4.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1°- L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38 del codice penale;

« 2°- Le pene menzionate dal 2° al 9° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale.

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

II°. - L’articolo L. 121-6 dello stesso codice viene completato da un capoverso così formulato:

« Le disposizioni di cui all’articolo L. 213-6 che prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche sono applicabili a tali reati. »

Articolo 4

Viene inserito, dopo l’articolo 221-5 del codice penale, l’articolo 221-5 così formulato:

« Art. 221-5-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 delle infrazioni definite alla presente sezione.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate all’articolo 131-39:

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 5

Viene inserito, dopo l’articolo 222-6 del codice penale, l’articolo 212-6-1 così formulato:

« Art. 222-6-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 delle infrazioni definite al presente paragrafo.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dall’articolo 131-38.

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 6

Viene inserito, dopo l’articolo 222-16 del codice penale, l’articolo 222-16-1 così formulato:

« Art. 222-16-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti al presente paragrafo.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dall’articolo 131-39.

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 7

Viene inserito, dopo l’articolo 222-18 del codice penale, l’articolo 222-18-1 così formulato:

« Art. 222-18-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti al presente paragrafo.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dell’articolo 131-39 per i reati definiti dagli articoli 222-17 ( secondo capoverso) e 222-18.

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 8

Viene inserito, dopo l’articolo 222-33 del codice penale, l’articolo 222-33-1 così formulato:

« Art. 222-33-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti dagli articoli dal 222-22 al 222-31.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dall’articolo 131-38;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 9

Viene inserito, dopo l’articolo 223-7 del codice penale, l’articolo 223-7-1 così formulato:

« Art. 223-7-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dell’articolo 131-39 per per i reati definiti dagli articoli 223-5 e 223-6;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 10

Viene inserito, dopo l’articolo 223-15 del codice penale, l’articolo 223-15-1 così formulato:

« Art. 223-15-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dell’articolo 131-39 per i reati definiti dagli articoli 223-5 e 223-13;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 11

La sezione 4 del capitolo V° del titolo II° del libro II° del codice penale viene completata dall’articolo 225-18-1 così formulato:

« Art. 225-18-1. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti agli articoli 225-17 e 225-18.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« 3° - Le pene menzionate al 1° capoverso dell’articolo 131-39 per i reati definiti dall’articolo 225-18;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 12

Viene inserito, dopo l’articolo 227-4 del codice penale, l’articolo 227-4-1 così formulato:

« Art. 227-4-1. Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 dei reati definiti nella presente sezione.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 13

L’articolo 227-17-2 del codice penale è così modificato:

1°. - Nella prima frase, le parole: « del reato definito al secondo capoverso dell’articolo 227-17-1 » sono rimpiazzate dalle parole: « dei reati definiti dagli articoli dal 227-15 al 227-17-1 »;

2°. - Nel 2° capoverso, le parole: « ai capoversi 1°, 2°, 4°, 8° e 9° di » sono rimpiazzate dalla parola: « dal ».

Articolo 14

Nel secondo capoverso (1°) dell’articolo 131-39 del codice penale, le parole: « a 5 anni » sono rimpiazzate dalle parole: « o uguale a tre anni».

Articolo 15

I°. - L’articolo 132-13 del codice penale viene completato da un capoverso così formulato:

« Nei casi previsti dai 2 capoversi precedenti, la persona giuridica incorre, inoltre, nelle pene menzionate all’articolo 131-39, con riserva delle disposizioni dell’ultimo capoverso di questo articolo. »

II°. - Nell’ultimo capoverso dello stesso articolo, le parole: « superiore a 100.000 F » sono rimpiazzate dalle persone: « di almeno 100.000 F ».

Capitolo III°

Disposizioni concernenti la pena di scioglimento incorsa dalle persone giuridiche penalmente responsabili

Articolo 16

Nel secondo capoverso dell’articolo 8 della legge del 1° Luglio 1901 relativo al patto associativo, le parole:« con un’ammenda di 30.000 F e con la detenzione di un anno » sono rimpiazzate dalle parole: « con tre anni di detenzione e con 300.000 F di ammenda ».

Articolo 17

L’articolo 434-43 del codice penale viene completato da due capoversi così formulati:

« Il fatto, per ogni persona fisica di partecipare al mantenimento o alla ricostituzione, aperta o camuffata, di una persona giuridica il cui scioglimento sia stato pronunciato in applicazione delle disposizioni del 1° capoverso dell’articolo 131-39 è punito con tre anni di detenzione e con 300.000 F di ammenda. »

« Quando lo scioglimento è stato pronunciato per un reato commesso in recidività, o per il reato previsto al capoverso precedente, la pena è portata a cinque anni di detenzione e a 500.000 F di ammenda. »

Articolo 18

Prima dell’ultimo capoverso dell’articolo 434-47 del codice penale, viene inserito un 5° capoverso così formulato:

« 5° - Per i reati previsti al secondo e terzo capoverso dell’articolo 434-43, le pene di scioglimento menzionate al 1° capoverso dell’articolo 131-39. »

Capitolo IV°

Disposizioni che limitano la pubblicità dei movimenti settari

Articolo 19

Viene punita con un’ammenda di 50.000 F la diffusione, con qualsiasi mezzo, di messaggi destinati alla gioventù che promuovano una persona giuridica, qualunque ne sia la forma giuridica o il fine, che persegua delle attività che abbiano come scopo e quale effetto quello di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a questa attività, quando siano state pronunciate a più riprese, contro la stessa persona giuridica o i suoi dirigenti di diritto o di fatto, delle condanne penali definitive per uno o l’altro dei reati menzionati di seguito:

1°. - Reati per danni volontari o involontari alla vita o all’integrità psichica o fisica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 223-15-2, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15, 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale;

2°. - Reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 4223-1 del codice di sanità pubblica;

3°. - Reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e da L. 213-1 a L. 213-4 del codice sul consumo.

Le stesse pene sono applicabili quando i messaggi di cui al primo capoverso del presente articolo invitano ad unirsi ad una tale persona giuridica.

Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 del codice penale per i reati definiti dal presente articolo. La pena comminata alle persone giuridiche è l’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38 del codice penale.

Capitolo V°

Disposizioni relative all’abuso fraudolento dello stato di ignoranza o di minorata difesa

Articolo 20

Dopo l’art. 223-15 del codice penale, viene creata una sezione 6bis così formulata:

« Sezione 6bis

« Dell’abuso fraudolento dello stato d’ignoranza o di minorata difesa

« Art. 223-15-2. — È punito con tre anni di detenzione e con 2.500.000 F di ammenda l’abuso fraudolento dello stato di ignoranza o della situazione di minorata difesa sia di un minore, sia di una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta alla sua età, a una malattia, a un’infermità, a una deficienza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza è palese e conosciuto dal suo autore, sia di una persona in stato di soggezione psicologica o fisica che risulti dall’esercizio di pressioni gravi o reiterate o di tecniche atte ad alterare il suo giudizio, allo scopo di condurre questo minore o questa persona a un atto o ad un’astensione che gli sia gravemente pregiudizievole. « Quando l’infrazione è commessa dal dirigente di diritto o di fatto di un gruppo che persegue delle attività che abbiano come scopo o oggetto quello di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a questa attività, le pene sono portate a cinque anni di detenzione e a 5.000.000 F di ammenda.

« Art. 223-15-3. — Anche le persone fisiche colpevoli del delitto previsto alla presente sezione incorrono nelle seguenti pene complementari:

« 1° - L’interdizione dei diritti civici, civili e di famiglia, secondo le modalità previste dall’articolo 131-26;

« 2° - L’interdizione, secondo le modalità previste dall’articolo 131-27, di esercitare una funzione pubblica o di esercitare l’attività professionale o sociale nell’esercizio o nell’occasione dell’esercizio nell’ambito del quale il reato è stato commesso, per una durata massima di cinque anni;

« 3° - La chiusura per durata massima di cinque anni delle istituzioni o di una o più strutture dell’impresa che sia servita a commettere i fatti incriminati;

« 4° - La confisca dell’oggetto che è servito o era destinato a commettere il reato o dell’oggetto che ne è il prodotto, con l’eccezione degli oggetti suscettibili di restituzione;

« 5°- L’interdizione di soggiorno, secondo le modalità previste dall’art. 131-31;

« 6° - L’interdizione, per una durata massima di cinque anni, di emettere assegni diversi da quelli che permettano il prelievo di fondi da parte del traente a fronte dell’incasso o quelli che sono certificati;

« 7° - L’affissione o la diffusione della decisione pronunciata, secondo le disposizioni previste dall’articolo 131-35.

« Art. 223-15-4. — Le persone giuridiche possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le disposizioni previste dall’articolo 121-2 per il reato definitio nella presente sezione.

« Le pene comminabili alle persone giuridiche sono:

« 1° - L’ammenda, secondo le modalità previste dall’articolo 131-38;

« 2° - Le pene menzionate dal 2°al 9° capoverso dell’articolo 131-39;

« L’interdizione menzionata al 2° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso ».

Articolo 21

L’articolo 313-4 del codice penale viene abrogato. Nel primo comma dell’articolo 313-7 dello stesso codice, le parole: « dal 313-4 » sono rimpiazzate dalle parole: « dal 313-3 ».

Capitolo VI°

Disposizioni varie

Articolo 22

L’articolo 2-17 del codice di procedura penale viene così formulato:

« Art. 2-17. — Ogni associazione riconosciuta di pubblica utilità regolarmente dichiarata da almeno cinque anni alla data dei fatti e che si proponga attraverso i suoi statuti di difendere e assistere l’individuo o di difendere i diritti e le libertà individuali e collettive può, nell’ambito degli atti commessi da una qualsiasi persona fisica o giuridica nel quadro di un movimento od organizzazione avente per scopo o per effetto quello di creare, mantenere o sfruttare una soggezione psicologica o fisica, esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per ciò che riguarda i reati di danni volontari o involontari alle vite o all’integrità fisica o psichica della persona, di procurato pericolo alla persona, di danno alle libertà della persona, di danno alla dignità della persona, di danno alla personalità, di procurato pericolo ai minori o di danni ai beni previsti dagli articoli dal 221-1 al 221-6, dal 222-1 al 222-40, dal 223-1 al 223-15, 222-15, dal 224-1 al 224-4, dal 225-5 al 225-15-2, dal 225-17 e 225-18, dal 226-1 al 226-23, dal 227-1 al 227-27, dal 311-1 al 311-13, dal 312-1 al 312-12, dal 313-1 al 313-3, dal 314-1 al 314-3 e dal 324-1 al 324-6 del codice penale, i reati di abuso della professione medica o farmaceutica previsti dagli articoli L. 4161-5 e L. 42223-1 del codice di sanità pubblica, e i reati di pubblicità ingannevole, truffa o falsificazioni previsti dagli articoli L. 121-6 e dal L. 213-1 al L. 213-4 del codice sul consumo. »

Articolo 23

L’articolo 706-45 del codice di procedura penale viene così modificato:

1°. - Dopo il quinto capoverso (40) viene inserito un 5° capoverso così formulato:

« 5°. - Messa sotto controllo di un ufficiale giudiziario designato dal giudice istruttore per una durata di sei mesi rinnovabili, per quanto riguarda l’esercizio dell’attività o l’ambito dell’esercizio dell’attività nel quale il reato è stato commesso;

2°. - Il penultimo capoverso è completato da una frase così formulata:

« La misura prevista al 5° capoverso non può essere ordinata dal giudice istruttore se la persona giuridica non può essere condannata alla pena prevista dal 3° capoverso dell’articolo 131-39 del codice penale.

Articolo 24

La presente legge è applicabile in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, nelle isole Wallis-et-Futuna e nelle collettività territoriale di Mayotte.

Per l’applicazione della presente legge in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, a Wallis-et-Futuna, nella collettività territoriale di Mayotte e a Saint-Pierre-et-Miquelon, le parole « tribunale di grande istanza » sono rimpiazzate dalla parola: « tribunale di prima istanza ».

Per l’applicazione della presente legge in Nuova Caledonia, nella Polinesia Francese, a Wallis-et-Futuna, nella collettività territoriale di Mayotte, i riferimenti alle disposizioni legislative del codice di sanità pubblica, del codice sul consumo e del codice di procedura civile sono rimpiazzate, se necessario, da riferimenti alle disposizioni applicabili localmente che abbiano lo stesso oggetto. La presente legge sarà esecutiva come legge dello stato.

Fatto a Parigi il 12 Giugno 2001

Il Presidente della Repubblica
Jacques Chirac

Il Primo Ministro
Lionel Jospin

Il Guarda Sigilli, Ministro della Giustizia
Marylise Lebranchu

Il Ministro dell’Interno
Daniel Vaillant

Il Segretario di Stato d’oltre mare
Christian Paul

(1) Lavori preparatori: legge n. 2001-504.

Senato:
Proposta di legge n. 79 ;
Rapporto di M. Nicolas About, per conto della commissione legislativa, n. 131 ;
Discussione e approvazione il 16 dicembre 1999.

Assemblea nazionale:
Proposta di legge, adoptée par le Sénat, no 2034 ;
Rapporto di Mme Catherine Picard, per conto della commissione legislativa, n. 2472 ;
Discussione e approvazione il 22 giugno 2000.

Senato:
Proposta di legge, modificata dall’Assemblea nazionale, n. 431 (1999-2000) ;
Rapporto di M. Nicolas About, per conto della commissione legislativa, n. 192 (2000-2001) ;
Discussione e adozione il 3 maggio 2001.

Assemblea nazionale:
Proposta di legge, approvata con modifiche dal Senato in seconda seduta, n. 3040 ;
Rapporto di Mme Catherine Picard, per conto della commissione legislativa, n. 3083 ;
Discussione e approvazione il 30 maggio 2001.


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