Novembre 2001 La lotta al plagio: a cura di FREE SOULS È del 6 novembre 2001 la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Disegno di Legge N° 800 «Norme per contrastare la manipolazione psicologica» a firma del senatore Renato Meduri di AN, più altri senatori di AN e di Forza Italia, giustificando la necessità di tali norme con gli attacchi terroristici dell11 settembre negli USA, deducendone che i «kamikaze» diventano tali in virtù dellopera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche (come allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti, eccetera), come dimostrano gli studi compiuti da Margareth Singer, G. De Gennaro, M. Gullotta, Jania Lalich e gli scritti di Randall Watters, G. Flick, Ted Patrick. Meduri, nella presentazione del Disegno di Legge, ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, rilevando un contrasto tra larticolo 603 del codice penale («Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine allesistenza di una disposizione che nel cinquantennio del «Codice Rocco» non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione (per la precisione, dalla proclamazione della Repubblica italiana, 1946, solo due casi: il caso Braibanti e il caso Grasso, oggetto questultimo della sentenza della Corte Costituzionale N.d.R.). Si legge nella sentenza continua Meduri « la norma denunciata viola il principio di tipicità di cui allarticolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato allarbitraria determinazione del giudice lindividuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al totale stato di soggezione può condurre ad unapplicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dallordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. Daltra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, losservazione che la soggezione psichica deve essere totale». « Per quanto riguarda larticolo 21 della Costituzione, la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nellinteresse dellintegrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, levento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dalladesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto ». Quindi Meduri chiarisce che «non si vuole in questa sede rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto chiarire che la cancellazione del reato di plagio, così comera formulato nellarticolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico. Il problema è anzi quanto mai attuale, posto che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dellidentità personale. [ ] Questo vuoto normativo è servito, da un lato, a creare nella pubblica opinione la convinzione che il plagio non esista più; dallaltro, a fornire maggiori possibilità ai «manipolatori della mente umana» di continuare a usare e a rafforzare le loro condotte illecite con tutta tranquillità, nella certezza di non correre alcun rischio legale. Tutto ciò spiega il dilagare in Italia di attività, pericolose e devastanti per lindividuo, di singoli od organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche religiose, che con il loro potere continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti. [ ] A nostro parere, infatti, uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato allinterno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre ed univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi». Conclude Meduri: «Concordi con quanto allora stabilito dalla Corte costituzionale, riteniamo che sarebbe opportuno attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica che, oltre a comportare un primo livello di indagine volto a definire le caratteristiche di personalità della supposta vittima, al fine di dedurne in astratto la sottoposizione a meccanismi plagiari, dovrebbe articolarsi in un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra supposto autore e supposta vittima. Unindagine approfondita si rende, infatti, necessaria per stabilire se si è realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella dellaltra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui. La prassi psichiatrico-forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come metodologicamente determinante ai fini di un eventuale giudizio». Analisi delle premesse In pratica Meduri e seguito ci dicono, o ci vogliono far credere, che: 1 LItalia è piena di terroristi che ammazzano a destra e a sinistra, di «kamikaze» manipolati mentalmente da singoli od organizzazioni di potere, anche (ma forse intende dire soprattutto) mascherate da pratiche religiose. Noi constatiamo invece che gli episodi di terrorismo italico (pochi, fortunatamente, distribuiti nellarco di un trentennio: piazza Fontana, stazione di Bologna, sequestro Moro, eccetera non ultimi i fatti violenti di Genova durante il G8) sono stati messi in essere da individui o gruppi legati a logiche politiche e di partito (sia di destra che di sinistra), alle quali né la politica né i partiti erano estranei. La religione o i gruppi religiosi di qualsivoglia natura e specie non hanno mai fatto parte del quadro. Sarebbe quindi più congruo cercare i cosiddetti manipolatori mentali tra le pieghe della politica e dei partiti, sia a destra che a sinistra, tra i gruppi estremisti comunisti e fascisti, nonché tra i burattinai che li coprono e li manovrano (anche qui, sarebbe meglio dire manipolano). 2 Con la cancellazione del reato di plagio si è creato un vuoto legislativo nel quale si sono fornite maggiori possibilità ai «manipolatori della mente umana» di continuare a usare e a rafforzare le loro condotte illecite con tutta tranquillità, nella certezza di non correre alcun rischio legale. Quali condotte illecite commesse da chi? La lacunosa mancanza di elementi validi di giudizio è quanto mai sospetta. Il vuoto legislativo creato dalla cancellazione del reato di plagio è un argomento caro a certi personaggi intolleranti e a certi gruppi di potere. 3 È opportuno attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica al fine di dedurre in astratto la sottoposizione della supposta vittima a meccanismi plagiari. Tale perizia psichiatrica dovrebbe articolarsi in un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra supposto autore e supposta vittima. Unindagine approfondita si rende, infatti, necessaria per stabilire se si è realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella dellaltra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui. La prassi psichiatrico-forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come metodologicamente determinante ai fini di un eventuale giudizio». Traduciamo: cari signori, chiunque voi siate, non avete capito un bel nulla. Solo gli psichiatri possono stabilire cosa è successo, chi lha fatto succedere e chi ha subito laccaduto. Naturalmente in astratto, poiché è notorio che non bisogna farsi ingannare dalle apparenze e ciò che viene normalmente percepita come realtà, come bene insegnano i filosofi, è solo pura apparenza. Solo tramite lausilio di luminari preposti sarà possibile, a noi comuni e ignoranti esseri, sapere e capire come stanno le cose. Ed è in base a queste rivelazioni che si possono formulare giudizi, stabilire sentenze, liberare gli innocenti e condannare i colpevoli. Basta con le toghe nere e le toghe rosse: dora in poi ci saranno solo toghe bianche dal disegno innovativo: saranno simili ai camici degli strizzacervelli. In proposito rimandiamo il lettore agli articoli Andreoli: basta alle perizie e Ego te absolvo. 4 La tesi espressa è avallata da copiosa letteratura, come dimostrano gli studi compiuti da Margareth Singer, G. De Gennaro, M. Gullotta, Jania Lalich e gli scritti di Randall Watters, G. Flick, Ted Patrick. In perfetta sintonia con lambiente psichiatrico, nel quale è fondamentale conoscere i testi e gli autori degli innumerevoli trattati sulle malattie mentali che affliggono luomo piuttosto che sapere recare qualche giovamento di qualsiasi tipo a chicchessia, anche la lobby del plagio cita i suoi testi. Come il plurigiudicato Ted Patrick, padre della deprogrammazione, condannato più volte negli Stati Uniti per sequestro di persona, violenza fisica e perfino stupro: sarebbero individui come Patrick i relatori scientifici del senatore Meduri? Sicuramente Patrick è esperto in lavaggio del cervello poiché lo ha praticato per anni con notevoli successi economici personali; tuttavia non riteniamo sia il caso che ci si debba basare sullesperienza di criminali conclamati come Patrick nel formulare nuove leggi della Repubblica Italiana. Meduri cita inoltre la dottoressa Margareth Singer, la più nota sostenitrice americana delle teorie anti-sette e della persuasione coercitiva, fu anche responsabile del comitato DIMPAC (Deceptive and Indirect Methods of Persuasion and Control Metodi ingannevoli e indiretti di persuasione e di controllo). Meduri, però, ci nasconde (o forse non gli è stato detto dai commissionari del Disegno di Legge), che le teorie della dottoressa Margareth Singer sono state sconfessate dallAPA (American Psychological Association) perché prive di fondamento scientifico. Si veda a tal proposito larticolo del direttore del CESNUR, professor Massimo Introvigne, sul tema del lavaggio del cervello. Il plagio: cenni storici (dalla sentenza della Corte Costituzionale N° 96/1981) Lindagine storica ha ampiamente accertato che, come già avvertono antichi scrittori latini, plagium deriva dal greco e viene usato nel linguaggio giuridico sin forse dal III° secolo a.C. per designare lazione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui. Marziale, nel suo famoso epigramma 52, adopera la parola in senso figurato, paragonando la falsa attribuzione di opere letterarie altrui allillecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio, dando così vita ad un secondo significato, che ancora oggi sopravvive nelle lingue moderne (v. litaliano plagio, il francese plagiat, linglese plagiarism, il tedesco Plagiat), indicante lazione di farsi credere autore di prodotti dellingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente. Questo delitto nel linguaggio comune è chiamato plagio e più specificatamente plagio letterario. Esso è espresso non però sotto il nome di plagio nelle leggi italiane sulla stampa (v. artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 1996, n. 562) e in varie legislazioni straniere. Presso vari autori e anche in antiche leggi viene usato il termine di « plagio politico » per indicare lazione di arruolare illegittimamente taluno contro la propria volontà in armate straniere di terra o di mare. Lindividuazione nel diritto romano di una figura specifica di reato, separandola e distinguendola da quella di furto e di altri crimini e riunendo sotto la denominazione di plagio determinate e precisate fattispecie, è opera della lex Fabia di autore incerto, ma collocabile fra la fine del III° e linizio del II° secolo a.C., ampiamente citata e commentata dai giuristi romani (Gaio, Ulpiano, Paolo, Callistrato) e oggetto di accurate indagini anche nella recente dottrina romanistica. Nelle Sententiae di Paolo, nella Collatio legum mosaicarum et ronlanarum, nel Codice Teodosiano, nel Codice Giustinianeo, nel Digesto, un titolo è dedicato alla legge. Essa prevedeva lipotesi di chi avesse dolosamente tenuto celato o incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse fatto oggetto di vendita, donazione o permuta, nonché lipotesi che il reato fosse compiuto da uno schiavo o per propria iniziativa o anche con la consapevolezza del suo padrone. Contemplava anche come plagium i medesimi atti compiuti su uno schiavo altrui contro la volontà del suo proprietario; sembra che rientrasse in questa figura di reato anche lazione di chi induceva lo schiavo a fuggire dal proprio padrone. Nelle leggi barbariche e nelle fonti giuridiche medioevali il termine plagium è costantemente usato a designare latto di colui che sottopone illegittimamente un essere umano a schiavitù o lo trasferisce contro la sua volontà in altri luoghi facendolo oggetto di negozi giuridici, crimine represso con gravissime pene (v. ad es. il cap. 78 dellEditto di Teodorico del VI° secolo). La lex Visigothorum del V° e VI° secolo sottopone a gravi sanzioni afflittive e patrimoniali gli uomini liberi e i servi che abbiano plagiato uomini liberi o servi altrui. La lex Salica del V° e del VI° secolo e la Lex Frisionum dellVIII° secolo equiparano il plagio di nobili e di uomini liberi allomicidio. Il medesimo significato legale tecnico dei termini plagium, plagiator e del verbo plagiare si mantiene costante nel diritto intermedio, come può constatarsi dai vari lessici e repertori giuridici. Nel diritto antico e sino allinizio delletà moderna il reato di plagio era inerente allistituto giuridico della schiavitù inteso come stato della creatura umana non avente personalità giuridica: la sua repressione nelle varie legislazioni mira a proteggere da invasioni illecite da parte di terzi il diritto di proprietà dei padroni degli schiavi nonché a colpire la riduzione in schiavitù o in condizione di fatto analoga di un uomo libero. A partire dalla fine del secolo XVIII° con la progressiva accettazione del principio delluguaglianza dello stato giuridico delle persone e con la conseguente progressiva abolizione dellistituto della schiavitù (proclamata per la prima volta legislativamente dalla Francia rivoluzionaria nel 1791, revocata subito dopo e definitivamente stabilita nel 1848, dallInghilterra nel 1833, dagli Stati Uniti nel 1863 e dietro il loro esempio da molte altre Nazioni), con la convenzione internazionale di Saint-Germain del 1919 la quale dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato, la pseudo-adozione, il concubinaggio forzato, la schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto, con la convenzione internazionale di Ginevra del 1926 e con quella del 1956 si è necessariamente da tempo trasformata la nozione del reato di plagio. Esso non può più essere configurato come un delitto contro la proprietà di esseri umani, ma è esclusivamente concepito come un delitto contro la libertà individuale. [ ] Delle legislazioni italiane preunitarie una sola, il codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853 in vigore il 1° settembre dello stesso anno, usa il termine di «plagio» in un preciso significato giuridico nellart. 358 posto nella Sezione II^, capo I°, «Dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui». «p 1. Chiunque, per qualsivoglia Scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche duna persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, alla carcere da uno a tre anni. p 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servigio estero militare o navale, o labbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni». La parola « plagio » ricorre nel medesimo codice allarticolo 119 P. 1. «Chiunque fuori del caso di plagio, arrola, senza la permissione del Governo, uno o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a cinque anni». Nel seguente art. 359 la pena prevista nel ff 2 del precedente articolo è comminata a colui che «ha tolto arbitrariamente allautorità domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente, affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato», fatto questo che, secondo uno dei maggiori commentatori del codice toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe intendersi come un delitto affine a quello del plagio. Le fattispecie delittuose contemplate in questo codice col nome di plagio sono ampiamente esaminate nei commenti dello stesso Puccioni e di Francesco Carrara. Secondo il primo, gli estremi del delitto di plagio sarebbero per la scienza penale: «1) violazione della libertà personale di un uomo; 2) operata con violenza o fraude su quelli che sono Sui juris; con dissenso del padre o del tutore in quelli alieni iuris subiecti; 3) animo di far lucro Il codice riconosce plagio in qualsivoglia fine purché il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto» lo distingue dagli altri delitti contro la libertà personale e in particolare da quello previsto nellart. 360 (carcere privato), dallarresto illegittimo, dal ratto e dalla violenza carnale. «I Codici Francese ed Italiano» nota il Puccioni «confondono il plagio con i delitti di arresto, e detenzione arbitrarii, di carcere privato, o di riscatto, onde attinger non possiamo da essi notizia alcuna positiva». Il Carrara, commentando lart. 358 scriveva: « la nozione del plagio secondo i dettati delle scuole e delle migliori legislazioni contemporanee può circoscriversi in questi termini la violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta . I criteri essenziali di questo reato sono tre: 1) che siasi sottratto un uomo; 2) che siasi sottratto con frode o violenza; 3) che siasi sottratto per fine di farne lucro, o per esercitare sopra di lui una vendetta». Questa nozione del Carrara è ancora citata e richiamata in dottrina ed accolta in alcune pronunzie giudiziarie del nostro tempo. [ ] Il primo codice penale italiano unitario pubblicato il 22 novembre 1888, in vigore il 30 giugno 1889, nel libro II°, titolo II°, «dei delitti contro la libertà», capo III° sotto il titolo «dei delitti contro la libertà individuale» disponeva allart. 145: «Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni». La fattispecie prevista « riduzione in schiavitù o in altra situazione analoga » era denominata nelle rubriche ufficiali del progetto e figurava in varie edizioni del codice come «plagio». [ ] La fattispecie di cui allart. 145 del codice del 1889 (plagio) presupponeva pertanto unazione umana esclusivamente fisica, il cui risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza da altri senza avere leffetto, nellambito dellordinamento italiano, dato il principio in esso vigente della libertà giuridica di ogni essere umano, di far perdere alla vittima lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nella condizione giuridica di individuo privo di questo stato o in stato inferiore. Considerazione questa che nella redazione del progetto del codice aveva indotto la Commissione della Camera dei Deputati a proporre la soppressione della disposizione dellart. 141 (divenuta nel testo definitivo lart. 145). Il codice penale italiano del 1930 usa il termine plagio in un significato del tutto nuovo, diverso da quello dei precedenti codici e in particolare da quello del 1889 e diverso anche da quello originario antico. Mentre il codice del 1889 indicava nel titolo II° del libro II° i delitti contro la libertà, ordinandoli in 6 capi, di cui il III° comprendeva i delitti contro la libertà individuale (artt. 145 -156), il nuovo codice raccoglie nel capo III° del libro II° i delitti contro la libertà individuale, distinguendoli in 5 sezioni, le cui tre prime sono intitolate: I° - dei delitti contro la personalità individuale; II° - dei delitti contro la libertà personale; III° - dei delitti contro la libertà morale. La prima sezione comprende 5 articoli (600 - 605). Il 600 ha un contenuto letterale identico a quello dellart. 145 del precedente codice del 1889, articolo, il quale, come già detto, era rubricato sotto il nome di «plagio» e corrisponde pedissequamente al testo di questo: «Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». (Rispetto al testo dellart. 145 del codice del 1889 vi è solo laggiunta delle due parole: « alla schiavitù » che qualificano superfluamente laggettivo «analoga», e lammontare della pena che nellart. 145 era da 12 a 20 anni). Nellart. 600 del codice del 1930 la disposizione già contenuta nellart. 145 del precedente codice non è più chiamata «plagio», ma «riduzione in schiavitù». Segue lart. 601 «tratta e commercio di schiavi», il 602 «alienazione e acquisto di schiavi» e quindi il 603, intitolato «plagio»: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». Chiude la sezione lart. 604, intitolato: «fatto commesso allestero in danno di cittadino italiano», prescrivendo che le disposizioni di questa sezione «si applicano altresì, quando il fatto è commesso allestero in danno di cittadino italiano». Dai lavori preparatori del codice penale del 1930 risulta che la formulazione di quello che doveva divenire lart. 603 (art. 612 del progetto), lindividuazione del reato in esso previsto e laggiunta nei delitti contro la personalità individuale di una fattispecie criminosa non indicata nel codice del 1889, e diversa da quella dellart. 600 del nuovo codice e dellart. 145 del precedente, erano state oggetto di lunghe e complesse discussioni fra i commissari. La maggioranza dei membri della commissione parlamentare aveva affermato lopportunità di mantenere lantica denominazione di «plagio» alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai precedenti codici, insistendo sullopportunità di non apportare modifiche alle configurazioni tradizionali. I commissari denunziavano infatti il pericolo che, usando termini antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, consacrati da oltre duemila anni nel linguaggio e nellesperienza legislativa e forense per indicare ex novo istituti sino allora sconosciuti, si confondessero concetti giuridici basilari e sincorresse in mancanza di chiarezza. La medesima maggioranza insisteva sullindeterminatezza della norma così proposta. Uguali opinioni esprimevano le commissioni reali degli avvocati e procuratori di Napoli e Roma e la Corte di appello di Napoli, negando lesistenza di una specifica figura criminosa chiamata plagio che si distinguesse dalla schiavitù. Lopinione dei membri della commissione parlamentare si traduceva in un preciso ordine del giorno votato a grande maggioranza, esprimente lavviso che gli articoli del progetto 609 e 612 (rispettivamente 600 e 603 del codice) fossero fusi in un solo articolo. Il guardasigilli nella sua relazione al progetto definitivo non teneva alcun conto del risultato della votazione e non riteneva di fondere i due articoli, allegando come argomento «il vantaggio indiscutibile della chiarezza e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte». Affermava di eliminare «ogni dubbio» in ordine alle discussioni circa lart. 145 del codice del l 889 «intese a stabilire se per schiavitù o altra analoga condizione fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto». Va rilevato che alla disposizione dellart. 612 del progetto «chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni», venivano soppresse le parole «in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale», dando così vita allattuale art. 603 del codice. È singolare che di una variazione così importante del testo, non vi sia alcun accenno nella relazione del guardasigilli al re e manchi ogni giustificazione dei motivi concettuali e pratici che avrebbero indotto a tale variazione. La relazione del guardasigilli, la quale commentava il testo del progetto e non il testo definitivo, senza tener conto del mutamento, contemplava come figura distinta, ma parallela alla riduzione in schiavitù, il plagio, affermando che questo reato «consiste nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale». E aggiungeva, «lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità». E dopo aver detto che in questo delitto «il consenso della vittima non può escludere il reato, non essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla personalità umana, un diritto disponibile», la relazione prosegue con un passo il quale di per sé stesso mostra lambiguità della norma: «È da avvertire come lespressione sopprimere totalmente la libertà individuale non sarebbe con esattezza interpretata se si ritenesse che debbano risultare soppresse, nella loro totalità, tutte, niuna esclusa, le manifestazioni nelle quali la libertà può esplicarsi; essa, invece, è apparsa come la più congrua per esprimere il concetto di negazione da parte dellagente, della personalità della vittima, e per differenziare il plagio da altri delitti contro la libertà individuale, ad es. il sequestro di persona, nei quali non si riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lede la personalità umana. Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se, per avventura, alla vittima, assoggettata al potere dellagente, fosse residuata una qualche libertà, ad es. di locomozione) o di corrispondere per lettera con terzi, ecc.». Da questa relazione, sia pure lacunosa e scarsamente motivata del progetto, risulta che da un lato, riproducendo letteralmente nellart. 600 la formula dellart. 145 del codice precedente, ma aggiungendo ex novo la disposizione dellarticolo 603, il delitto di riduzione in schiavitù o in situazioni analoghe, veniva ad essere limitato nella sua estensione, circoscrivendo, nellintenzione dei compilatori, attività criminose dirette a violare soltanto lo stato di diritto della vittima. Dallaltro lato con la disposizione dellart. 603 sintendeva punire attività criminose dirette a costituire in altri uno stato di fatto di totale soggezione. La nozione di schiavitù o condizione analoga alla schiavitù intesa come condizione di diritto contemplata negli articoli 600 - 602 del codice e che la relazione del guardasigilli intendeva distinguere dalla fattispecie dellart. 603 non teneva comunque conto dellart. 1 della Convenzione di Ginevra 25 settembre 1928 divenuta legge interna italiana con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723 richiamata nella medesima relazione e rinnovata nella convenzione di Ginevra 7 novembre 1956 approvata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. Nellelenco delle varie situazioni che la convenzione considera «istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù» varie di esse sono condizioni di fatto e non di diritto perché realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le autorizzi. Ne consegue che condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dellinterno volere. Ed infatti dai lavori preparatori del codice del 1930 e dalle varie relazioni emerge che la fattispecie di cui allart. 603 viene implicitamente ipotizzata quale avente sulla vittima un effetto psichico annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, anche se nessuno dei commissari e lo stesso guardasigilli avesse mai esplicitamente affermato che il delitto potesse attuarsi senza una padronanza sulla persona realizzata mediante una attività fisica umana. Nel codice del 1930 risulta pertanto individuata, distinguendola da quella dellart . 600, una fattispecie penale che per la prima volta è chiamata con lantichissimo termine di «plagio», concretizzando legislativamente nel solo ordinamento italiano la modifica del valore lessicale della parola. Nello stesso tempo non viene conservata per lart. 600 quella che era la denominazione della identica fattispecie prevista nellart. 145 del codice del 1889 ed indicata nelle rubriche ufficiali del progetto di questo codice come «plagio». Essa viene invece denominata «riduzione in schiavitù». La nuova norma, la quale prevedeva una pena gravissima, era sconosciuta alle precedenti legislazioni italiane e a quelle europee. Né risulta che in altri ordinamenti sia stata recepita la disposizione dellart. 603 del codice italiano vigente o che sia stata prevista e repressa lattività criminosa indicata in questo articolo distinguendola dalla riduzione in schiavitù o in situazione analoga. Nellesame della dottrina e della giurisprudenza in ordine allart. 603 possono distinguersi cronologicamente due distinti periodi, il primo fra il 1930 e il 1960, il secondo dal 1961 ai nostri giorni. Sino al 1960 la dottrina aveva costantemente cercato di interpretare lart. 603, configurando teoricamente una totale soggezione di fatto del soggetto passivo con soppressione dellautonomia della vittima, tentando di distinguere la figura del plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e di renderla autonoma rispetto ad essi e soprattutto rispetto al sequestro di persona, di cui allart. 605. Dagli scritti dei vari autori risulta lincertezza e talvolta affiorano anche i contrasti per la determinazione degli elementi costitutivi del reato non chiaramente indicati dalla norma dellart. 603 e in particolare per lidentificazione del risultato dellazione criminosa indicato quale «totale stato di soggezione» e per stabilire il significato e la portata di questi termini sia pure attraverso esempi di fattispecie. Questi esempi costantemente si riducono a casi di parziale, ma non mai di totale soggezione. Dai commenti allart. 603 anteriori al 1960 non è dato ricavare nemmeno approssimativamente le attività con le quali questo stato può concretamente realizzarsi, attraverso quali modalità, e nemmeno stabilire se sia possibile accertare il compimento di questo reato. Quasi tutti gli autori nei primi anni di vita del codice indicano, sulle orme del Carrara, quale elemento distintivo, soprattutto rispetto al sequestro di persona, lo scopo di porre la vittima al servizio del plagiante e cui ricavare dallattività di tale servizio un lucro o comunque un profitto. I concetti espressi dal Carrara, secondo alcuni, potrebbero essere di guida per linterpretazione del codice vigente. più tardi, altri autori, nella varietà delle molteplici interpretazioni proposte, hanno invece negato che questo elemento sia imprescindibile per determinare il fondamento del reato. Altri ancora affermano che il motivo o il fine dellazione sono indifferenti per la nozione del reato e si richiamano alle dichiarazioni della relazione del guardasigilli la quale sembra caratterizzare il reato soprattutto in base al risultato dellazione plagiante «Ciò che il giudice deve avere di mira, per accertare se esista il plagio, e, in altre parole, il rapporto di completa soggezione tra colpevole e vittima, di guisa che questultima, privata della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi costituisca quasi una res in potere del primo. Quando ciò egli accerti, il delitto di plagio assorbisce ogni altro attentato alla libertà personale, compreso lo stesso sequestro di persona». Pertanto emerge chiaramente come nei primi trenta anni di vita del codice non fosse stato risolto in modo soddisfacente il problema di condurre in ipotesi concreta ed univoca la formula normativa dellart. 603. La dizione letterale di questa non consentiva ipotesi che corrispondessero a quella che per secoli era stata laccezione tradizionale del plagio, quali ad esempio il sottoporre persone al lavoro obbligatorio, il rapire fanciulli per appropriarsi della loro attività di mendicanti, il fornire donne ad harem di sovrani assoluti ed altri. Il testo, invece, nella presumibile intenzione del legislatore, sembra avere riguardo al totale stato di soggezione supponendo che sia possibile verificare la condizione di «schiavo di fatto» distintamente da quella di «schiavo di diritto», condizione la prima in cui il fattore psichico ha maggiore rilievo di quello esterno ossia il tenore di vita del plagiato. In tal modo la posizione interpretativa di chi tendeva a fornire una connotazione tipica allazione plagiante, al rapporto fra plagiatore e plagiato e allo status di questo ultimo, risultava inappagante. Il fatto stesso di punire in sostanza con lart. 603 un fenomeno di privazione della personalità, di riduzione da persona a cosa eterodiretta, fenomeno della cui verificabilità in concreto ben si poteva dubitare, induce inizialmente la dottrina ad interpretazioni che contraddittoriamente oscillano tra lesteriorizzazione e linteriorizzazione del plagio. Pertanto taluni autori, mentre cercavano di definire lelemento materiale del reato, parlavano di padronanza corporea e di padronanza psichica, senza porsi però il problema della dipendenza di un fenomeno dallaltro, negavano che il reato potesse essere caratterizzato da un dolo specifico, affermavano che il consenso della vittima non esclude il delitto, aprendo così la via alla distinzione, peraltro inafferrabile, tra persuasione e suggestione, tra negazione della personalità e libero convincimento. Quindi, riassumendo: 1 Il «plagio» ha sempre indicato, fin dai tempi dei romani, un delitto contro la riduzione in schiavitù o in condizione analoga. Tale delitto è oggettivamente inequivocabile. 2 Con la convenzione internazionale di Saint-Germain del 1919, la quale dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato, la pseudo-adozione, il concubinaggio forzato, la schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto, con la convenzione internazionale di Ginevra del 1926 e con quella del 1956 si è necessariamente da tempo trasformata la nozione del reato di plagio. Esso non può più essere configurato come un delitto contro la proprietà di esseri umani, ma è esclusivamente concepito come un delitto contro la libertà individuale. Rimane comunque inalterata la caratteristica di oggettiva inequivocabilità del delitto. 3 Nel 1930, in pieno regime fascista, il guardasigilli Rocco introduce i delitti contro la libertà morale, dando vita allart. 603 intitolato «plagio»: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». Dai lavori preparatori del codice penale del 1930 (codice Rocco) risulta che la maggioranza dei membri della commissione parlamentare aveva affermato lopportunità di mantenere lantica denominazione di «plagio» alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai precedenti codici, insistendo sullopportunità di non apportare modifiche alle configurazioni tradizionali, denunziando il pericolo che, usando termini antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, consacrati da oltre duemila anni nel linguaggio e nellesperienza legislativa e forense per indicare ex novo istituti sino allora sconosciuti, si confondessero concetti giuridici basilari e sincorresse in mancanza di chiarezza. La medesima maggioranza insisteva sullindeterminatezza della norma così proposta. Seguiva un preciso ordine del giorno votato a grande maggioranza, esprimente lavviso che gli articoli rispettivamente 600 e 603 del codice fossero fusi in un solo articolo. Ciononostante il guardasigilli, con un atteggiamento arrogante tipico dellesteriorità fascista, nella sua relazione al progetto definitivo non teneva alcun conto del risultato della votazione e non riteneva di fondere i due articoli. Per la prima volta loggettiva inequivocabilità del delitto di plagio viene meno, tantè che la Corte Costituzionale ritiene, proprio per questo, di doverlo cancellare per manifesta incostituzionalità. Il moderno concetto di plagio inteso come manipolazione psicologica nasce quindi per opera di un guardasigilli fascista che cerca, evidentemente, uno strumento per punire gli antifascisti che fanno opera di reclutamento per la loro causa. Reclutamento che le camice nere invece ottengono con manganelli e olio di ricino. Ora, anno 2001, alcuni nostalgici tentano di riesumare quelle tesi vanificando in questo modo il pregevole operato del leader di AN, Gianfranco Fini, nel cercare di scavalcare le origini politiche del suo partito, trasformandolo in un moderno partito democratico. Una critica alla sentenza 96/1981 Lo studio titolato Sul filo del rasoio: diritto penale e tutela della libertà morale dellindividuo tra vecchi e nuovi nominalismi di Rosanna Mura, pubblicato sul sito www.diritto.it, è una critica intelligente alla suesposta sentenza della Corte Costituzionale che vale la pena ripercorrere in alcuni punti: ( ) A motivare il nostro interesse, la consapevolezza della particolare importanza della fase formativa del volere e il considerare la tutela di questa come un momento irrinunciabile nella tutela complessiva della libertà dellindividuo. Non si tratta per altro di una consapevolezza nuova, frutto del progresso di questi ultimi anni. Per convincersi di ciò è sufficiente sfogliare uno dei più diffusi commentari al codice Zanardelli (1889) dove si può leggere: «La libertà delluomo individuo non è linjuriae licentia, ma quellautonomia riconosciuta e protetta dalla legge, in virtù della quale luomo deve essere rispettato nel libero determinarsi ai vari atti della vita.» E ancora: «La libertà individuale è la costante facoltà delluomo di esercitare le attività proprie, così fisiche così morali, al servizio dei propri bisogni. Senza questo sarebbe inutile lesistenza e la integrità personale, le quali non sono beni in loro stesse ma in quanto servano di strumento allesercizio della attività personale.» Un concetto dunque, quello della libertà morale che fa leva su una sottile, ma per niente evanescente, distinzione tra la concreta attivazione dei vari momenti della libertà individuale e una fase a ciò precedente, nella quale per suo conto un soggetto si determina a compiere una certa attività o comunque a tenere una particolare condotta. In questo senso la libertà morale rappresenterebbe un prius, un antecedente logico, rispetto alla fruizione della libertà personale. ( ) Introduciamo qui quello che rappresenterà il nucleo centrale di questo studio: la tesi, cioè, che vi sia stato nel percorso argomentativo svolto dalla Corte un vizio di metodo. Vizio che avrebbe inficiato il successivo ragionamento ed evidentemente le conclusioni tratte: quello di essersi ispirata nelle sue scelte ad un criterio di tipo nominalistico. Si tratta allora di verificare se sia possibile procedere ad una ricostruzione storico-politica che, diversamente da quella operata nel 1981 dalla Corte Costituzionale, provi a spiegare i caratteri della norma in termini evolutivi. Una lettura della norma che si preoccupi di spiegare storicamente le caratteristiche di questa senza fermarsi solo alla rilevazione del dato letterale ma lo legga complessivamente, tenendo conto cioè di tutti quei dati storici, culturali e politici che ne hanno segnato la vita. Attraverso questo metodo si sarebbero, forse, potuti raggiungere a risultati diversi da quelli raggiunti dalla Corte Costituzionale. Sia chiaro il nostro non è un dubbio sulla applicazione della legge penale. È evidente che sotto questo profilo il problema non può nemmeno porsi. Resta però da verificare, e in questo senso deve essere interpretato il presente lavoro, se si sia trattato di una soluzione politicamente corretta, o almeno la cui validità (sotto il profilo della opportunità della opzione) permanga a tuttoggi. Una questione di scelte politiche e culturali come sempre, a parere di chi scrive, si dimostra essere il diritto penale. E allora, il nostro interesse è in questo caso diretto a verificare se ad un giudizio sulla tassatività della fattispecie non si sia per caso sostituito, più o meno consapevolmente, un giudizio sulla norma in se e per se. Un giudizio sulla opportunità politica o meno della tutela di un certo bene condotto tuttavia con gli strumenti, dogmatici, del controllo sulla tassatività. A nostro avviso si è trattato di una decisione basata su un ragionamento falso, o meglio incompleto, che non ha permesso di dare una spiegazione per quella, apparentemente intollerabile, elasticità. Ad essere messo in discussione è in questo caso il metodo seguito dalla Corte, governato da un nominalismo forte quanto ostinato. Per saggiare la rilevanza dellerrore della sentenza 96/81 dobbiamo, dunque, partire dallanalisi del metodo da questa utilizzato. ( ) Ora, visto che chi scrive ritiene che le vicende che si verificano attorno ad un codice penale raramente sono determinate dal caso, si tratta di riflettere su questa scelta del legislatore francese per comprenderla appieno. [Lautrice qui stava facendo una disamina della legislazione scaturita dalla rivoluzione francese N.d.R.] [Anche noi riteniamo che le vicende che si verificano attorno ad un codice penale raramente, se mai è successo, sono determinate dal caso, e che si debba tenere conto perciò di tutti quei dati storici, culturali e politici che ne hanno segnato la vita. Infatti la ricostruzione nominalista data dalla Corte Costituzionale rileva come in tempi antichi la libertà fosse in sintesi lessere proprietari della propria persona e delle proprie cose (includendo purtroppo altri esseri umani gli schiavi considerati res) con il diritto di poterne disporre a piacimento. Il plagio descriveva e puniva la violazione di tale libertà. Un tale concetto di libertà sottintende tutte le libertà, incluse le libertà di pensiero, di coscienza, di religione e quindi di libertà morale. Il fatto che ai cristiani, in seguito, fosse negata in modo repressivo tale libertà fu determinato da fattori politici, poiché il cristianesimo divenne una minaccia per lordinamento politico romano. Va da sé quindi che anche lintroduzione dellart. 603 fu determinato da motivazioni politiche, storiche e culturali. Come abbiamo già avuto modo di osservare nellarticolo Antisemitismo e intolleranza gli eventi storici succedutisi nei secoli determinarono quella cultura antisemita che, con lausilio delle teorie etnico-razziali propugnate dal pensiero psichiatrico, portarono allolocausto. Il codice Rocco, e quindi lart. 603, furono redatti nel 1930, cioè quando ci si stava preparando alla seconda guerra mondiale e allolocausto stesso. Lallora governo fascista italiano, a testimonianza di quale fosse lhumus culturale al suo interno, scese in campo a fianco di Hitler. Sono dati storici incontrovertibili che la politica eliminazionista fu sviluppata dal pensiero psichiatrico, Gobbels in testa. Sempre in quegli anni lo psichiatra Cerletti inventò la disgraziata terapia dellelettroshock, tuttoggi praticata, esaltata da parte della psichiatria, nonché permessa dalla legge. Risale a quegli anni laccanimento di uno psichiatra tale Gemelli contro un frate inerme, reo di portare benessere sia interiore che esteriore alle persone che chiedevano il suo aiuto, con il solo ausilio della fede: il frate in questione era Padre Pio, un grandissimo manipolatore psicologico si potrebbe dire oggi, un guru, e cè senzaltro chi lo pensa. Quello fu lo scenario, il clima, in cui lart. 603 prese vita, a dispetto dellopposizione ragionata della maggioranza dei commissari demandati a sviluppare il nuovo codice penale. Quello fu il clima culturale che inventò il reato di plagio in danno della libertà morale. Da quale pulpito Come si vedrà più avanti in questo articolo, i sostenitori della pericolosità delle nuove religioni e della assoluta necessità di una normativa che punisca la manipolazione psicologica sono, spesso, individui essi stessi pericolosi e dediti alla manipolazione mentale (vedasi anche Ted Patrick)]. ( ) Ovvero: diritti naturali, riconosciuti e non creati dallordinamento piuttosto che diritti politici. È una svolta decisiva ed il suo valore è testimoniato dalla durissima presa di posizione di Francesco Carrara nel commento allart. 358 del codice penale toscano. ( ) Scrive Carrara: «Dopo il diritto alla conservazione della propria esistenza, dopo il diritto alla conservazione della propria integrità fisica e morale, il diritto che tosto succede nellordine della relativa importanza, è quello della libertà individuale: vale a dire della costante facoltà che luomo ha di esercitare le proprie attività così fisiche come morali a servigio dei suoi bisogni e al fine di raggiungere la sua destinazione nella vita terrena.» A questo punto Carrara dopo avere precisato cosa debba intendersi per libertà, inizia la sua accusa contro quei codici, che a differenza di quello toscano, considerano il plagio come delitto politico. Difatti precisa subito come la terza classe di delitti, nella quale rientra il plagio: «appartiene alla categoria dei delitti naturali, poiché non è la consociazione ma la natura che comparte alluomo la sua naturale libertà. La libertà esiste come diritto prima della consociazione». ( ) Laonde lillustre Geyer a tutta ragione accusò di gravissimo errore lultimo progetto di codice penale italiano (che diventerà poi il cp 1859) appunto perché poneva i delitti contro la libertà individuale nellordine dei delitti politici, per lo specioso motivo che lo Statuto (legge politica) proclama inviolabile la libertà individuale. Solito abbaglio di considerare attributiva di un diritto che è eterno una legge umana soltanto perché lo riconosce e lo protegge». [Le speculazioni e le manifestazioni di eruditismo, per quanto affasciananti, appartengono spesso allambito dellastrazione e dellinapplicabile. È necessario quindi poter parlare in termini semplici e applicabili, soprattutto quando si parla della libertà dellindividuo. Carrara, a ragione, sostiene che la violazione della libertà individuale «appartiene alla categoria dei delitti naturali, poiché non è la consociazione ma la natura che comparte alluomo la sua naturale libertà. La libertà esiste come diritto prima della consociazione». Ciò significa che la libertà individuale, peraltro mirabilmente sancita nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, è intrinseca allindividuo il quale possiede, sin dalla nascita, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di credenza, di religione, eccetera. Qualsiasi ulteriore tentativo di qualificarla, a nostro avviso, la limita violandone il carattere di universalità. Un essere è libero e basta! È libero fintanto che non lede la stessa libertà di un altro essere. Allo scopo nei vari codici penali succedutisi sono stati individuati dei crimini contro la libertà: è un crimine rubare, uccidere se non per legittima difesa, truffare, eccetera.] ( ) Come si è detto sopra il c.p. del 1930 si muove allinterno della logica adottata dal legislatore del 1889 e dentro questa si proietta in avanti, cercando di cogliere le linee (possibili) di una evoluzione dei fenomeni legati alla suggestione ipnotica. Che cosa ha contribuito nel volgere di pochi anni ad accentuare linteresse del legislatore verso il profilo psicologico del plagio? È necessario avere ben chiaro che il legislatore del 1930 si riferiva in generale alla possibilità di instaurare un legame di sudditanza psicologica attraverso luso di tecniche derivate dalla scienza psicoanalitica e contro questa possibilità precorrendo i tempi approntava uno strumento di tutela della personalità individuale, più penetrante di quello adottato dal legislatore del 1889. Tuttavia, allepoca di redazione del codice penale la psicoanalisi era poco conosciuta in Italia salvo che nel suo aspetto più folkloristico e guardata con forte diffidenza. È chiaro che nel 1930 il pericolo rappresentato da una suggestione ipnotica poteva solo essere paventato. In questo senso, lavere previsto nel corpus del codice la norma contenuta nellarticolo 603 testimonia a nostro avviso una notevole capacità nel cogliere e anticipare i fenomeni evolutivi sociali da parte del legislatore di allora. Si trattava però di una scommessa e nella codificazione dellart. 603 che reputiamo comunque un esperimento coraggioso e per nulla illiberale, questo fatto peserà non poco. [Come già espresso, e come volevasi dimostrare, anche lautrice coglie la nascita dellart. 603 a seguito dellavvento delle teorie psichiche. Le quali teorie, oltre ad aver causato una serie impressionante di atrocità ai danni dellumanità (si veda alluopo, oltre al succitato Antisemitismo e intolleranza, Psiche & psic e Quando curare diventa reato), non hanno mai assunto la qualifica di scienza esatta in quanto lambiguità, il possibilismo e il tutto e contrario di tutto fanno oggettivamente parte delle sfere psicologico-psichiatriche. Mentre le leggi della fisica e della chimica sono per la maggior parte assodate, comprovate ed invariabili lo stesso dicasi per numerose terapie mediche (per appendicite non si muore più se non per errore grave) le leggi della psicologia e della psichiatria sono quanto di più contestabile e contestato ci possa essere. A titolo esemplificativo si rimanda ancora una volta al pensiero del professor Andreoli in materia di perizie. Se ne evince che sarebbe assai pericoloso, come spiegheremo anche più avanti, introdurre un reato dai connotati incerti, per nulla dimostrabile se non per mezzo di uno specialista che decide in base a propria coscienza se esista o meno il reato. Un omicidio è un omicidio: il morto ci deve essere. Un furto è un furto: devono essere asportati beni di proprietà di un altro per proprio beneficio. I reati devono essere, cioè, oggettivamente determinabili e visibili in maniera incontrovertibile da chiunque, e come tali da chiunque condannati e condannabili, altrimenti si cade nel poco liberale errore giudiziario. Qualità, loggettività, che non può essere invocata nel caso della manipolazione psicologica.] ( ) Non è difficile rendersi conto della estrema delicatezza del compito svolto dal plagio. Quasi una sentinella posta a presidio di un bene tanto difficilmente definibile quanto prezioso: il libero arbitrio. Ora si tratta di capire se, rispetto a situazioni difficilmente prevedibili per il giudice costituzionale del 1980, che in modo nuovo si prospettano come potenzialmente lesive della libertà individuale (sotto un profilo diverso da quello della riduzione in schiavitù), non sia forse il caso di avviare una riflessione critica che si preoccupi di ripensare complessivamente il sistema di tutela della/delle libertà umane. La libertà morale di un individuo non è daltronde un bene che si possa valutare in centimetri. È il momento di ripensare il plagio, perché avere uno strumento di tutela perfettibile (come per altro sono quasi tutti) è comunque infinitamente meglio che non averne nessuno». [È evidente che lintroduzione di un reato di plagio di stampo psicologico manipolazione psicologica vada ad inficiare proprio il libero arbitrio in quanto viene ammessa la difficoltà della sua definizione e viene prospettata come soluzione lintervento di uno specialista che stabilisca caso per caso, non si sa in base a quale criterio oggettivo, cosa sia il libero arbitrio. Si avrebbe quindi la situazione in cui lunico libero arbitrio ammesso per legge sarebbe quello dello specialista psichiatrico.] Scopo dellauspicata legislazione sul plagio Sia nel Disegno di Legge 6186 che nel Disegno di Legge 800, la riesumazione del reato di plagio, quantunque riformulato nella versione manipolazione mentale o psicologica che dir si voglia, mira ad impedire lattività dei cosiddetti Nuovi Movimenti Religiosi, paventando pericolosità sociali e individuali difficilmente riscontrabili nellambito del reale. A partire dagli anni 70 si riscontra una notevole pubblicistica sulla pericolosità delle nuove religioni, con particolare riferimento alla loro supposta inclinazione allutilizzo del cosiddetto lavaggio del cervello a scopi di proselitismo e soggiogazione degli adepti (si veda a tal proposito larticolo del direttore del CESNUR, professor Massimo Introvigne, sul tema del lavaggio del cervello). Inoltre si verifica una commistione tra lambiente psichiatrico e lambiente avvocatizio-giuridico, come esplicato minuziosamente da Introvigne in Nuovi Movimenti Religiosi e salute mentale: «Naturalmente da soli questi psichiatri e psicologi che peraltro hanno sempre trovato più seguaci nel mondo della pratica privata piuttosto che nelle università non avrebbero potuto costruire un movimento anti-sette realmente efficace. Mancava loro infatti nonostante labitudine a testimoniare nei tribunali lesperienza giuridica necessaria per costruire ipotesi di reato e spiegare perché la pressione esercitata dagli Hare Krishna o dai seguaci del reverendo Moon doveva essere considerata illecita a differenza di quella, pure calorosa e intensa, di un revival evangelico o pentecostale. Attaccare questi ultimi, qualunque cosa ne pensasse per davvero il movimento anti-sette, non sarebbe stato daltro canto saggio, perché ci si sarebbe scontrati con movimenti forti a differenza delle sette non di qualche migliaio, ma di decine di milioni di seguaci. Questi psichiatri e psicologi avevano quindi bisogno di avvocati e di giuristi, che divennero a loro volta esperti di teorie del lavaggio del cervello». Tale pubblicistica spesso trova spazio anche in ambiti scientifici, o ritenuti tali, per poter così avvalorare le tesi sostenute. Ad esempio, nel N° 5/2000 della rivista Leadership Medica viene pubblicata uninchiesta a firma Gabriella De Marco e Luisa Miccoli dal titolo Controllo mentale o plagio, il problema non cambia risvolti giuridici, nella quale viene ribadita la pericolosità delle sette e il loro utilizzo della tecnica del lavaggio del cervello, il tutto corroborato da pareri di esperti: «Questo nostro secolo rimarrà nella storia per gli eventi epocali che si sono verificati, per le conquiste tecnologiche e scientifiche, con la globalizzazione dellinformazione che ha prodotto anche fenomeni di massa che prima erano arginati negli stretti confini di regni, paesi e villaggi e ora viaggiano tra est, ovest, nord e sud. Che cosa centra tutto questo con linchiesta che portiamo avanti anche questo mese sul plagio o manipolazione mentale che dir si voglia? Con laffermazione in questo secolo del materialismo, con lattuazione dellateismo, con lo smarrimento allinterno delle religioni ufficiali di quel senso del sacro che sa arginare le inquietudini più profonde delluomo, con gli effetti distorti di un certo approccio alla spiritualità, è difficile preservarsi dal fascino della dimensione magica, dalla tranquillizzante sensazione di protezione del gruppo, dalla semplificazione di domande e risposte finalizzate ad aprire le porte della mente e della psiche a tanta gente altrimenti spersa in questa civiltà dove è così difficile orientarsi. È nella confusione e nella paura che ha terreno fertile lerba gramigna del lavaggio del cervello, se esercitato soprattutto sulle menti più fragili e più esposte, con effetti devastanti. Abbiamo chiesto di fare un punto sulla legislazione allavvocato Guariente Guarienti, noto penalista, e al dottor Paolo Guarienti, suo collaboratore, dopo labolizione del reato di plagio e la soppressione della relativa normativa. Il dr. Giuseppe Spinetti, da parte sua, si occupa delle medesime tematiche con lapproccio del medico psichiatra che è abituato ad addentrarsi nei meandri della mente. È un terreno scivoloso, ma affascinante, quello che affrontiamo, supportati dallaiuto di noti professionisti e di altri esperti nella complessa materia». Avvocato Guariente Guarienti: «Il sistema giudiziario italiano attualmente non possiede strumenti adeguati per contrastare il fenomeno di organizzazioni che «utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che nella fase di proselitismo e in quella di indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca» (definizione tratta dal Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni redatto nel febbraio 1998 ed intitolato Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia). ( ) Questi gruppi affermano di essere religioni e che di conseguenza lo Stato non ha diritto di agire contro di loro. Se lo Stato, messo a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito nel cercare di dimostrare che il gruppo in questione non è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla controversia spirituale o religiosa. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da potere poi affermare di agire in accordo con esso se ciò implica la commissione di illegalità. Questo è il genere di dibattito in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di attrarre le autorità, e queste ultime devono cercare di evitarla». Giuseppe Spinetti, psichiatra: «la Corte Costituzionale giudicò illegittimo lArt. 603 del Codice Penale, che puniva con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da indurla in totale stato di soggezione, in quanto tale norma a giudizio dellAlta Corte conteneva una ipotesi di reato non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione. LArt. 603 intendeva riferirsi a quelle tipiche situazioni di dipendenza psichica, che possono realizzarsi nel rapporto fra maestro ed allievo, fra medico e paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose, nei rapporti di reciproca influenza. Secondo il parere espresso dalla Corte Costituzionale pertanto non esisterebbero modalità oggettive di accertamento di situazioni in cui si possa ottenere modalità psichiche di plagio, né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano essere capaci di ottenere con soli mezzi psichici lasservimento totale di una persona». [Stando allenunciazione delle situazioni tipiche di dipendenza psichica alle quali si riferiva lart. 603, cioè al rapporto fra maestro ed allievo, fra medico e paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose, nei rapporti di reciproca influenza, se ne deduce che la vita in sé è tutta un plagio. Se ne deduce anche che siamo tutti vittime ed allo stesso tempo carnefici. Volendo fare dellumorismo potremmo continuare dicendo che allora siamo tutti pazzi, dei dottor Jeckyll e dei mister Hyde, per cui è giusto far intervenire gli strizzacervelli nella questione. Ma poiché, data la delicatezza dellargomento, non siamo in vena di umorismo, denunciamo invece il tentativo di cancellazione nel nome della scienza, della salute mentale e della tipicità delle situazioni dei diritti di pensiero, di coscienza, di credenza, di religione, di espressione, dinformazione, di riunione e di associazione, di proprietà, ecc. come sanciti dalla Costituzione del nostro paese, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, dalla Convenzione Europea dei diritti dellUomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea. Reclamiamo altresì che venga sancita inequivocabilmente la naturale normalità dellesistenza di rapporti fra maestro ed allievo, fra medico e paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose, nei rapporti di reciproca influenza.] Secondo Franco Granone, pioniere e decano dellIpnosi Medica e Presidente Onorario del centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale: « nei rapporti personali possono insorgere particolari condizioni, ben conosciute in ipnosi vigile durante le quali il soggetto non riesce a sottrarsi allimperio di determinate idee suggestive, andando incontro a monoideismi plastici e a parziale dissociazione psichica; pur apparendo integra la sua coscienza e del pari, entro determinati limiti, la capacità di riflessione e di critica, in questi casi può avvenire un certo plagio del soggetto con un procedimento ipnotico, che difficilmente viene riconosciuto dagli astanti, né dallo stesso operatore, se questi non è edotto nella dinamica dei processi ipnotici, plagio che potrebbe spingere persone neurolabili o predisposte a crimini o al suicidio». [Con riferimento al pensiero di Granone in grassetto ci chiediamo quale plagio o manipolazione criminosa può esservi nella situazione in cui una persona appare integra nella coscienza e nella capacità di riflessione e di critica, laddove nemmeno il presunto plagiatore può avere coscienza di aver commesso il reato di plagio? Cosa si vuole dimostrare? Dove si vuole arrivare? Il teorema, ancora una volta, si spiega nel tentativo di convincere i legislatori della necessità di specialisti in grado di leggere, a mo di antichi stregoni, non il volere degli dei bensì quello di tutti noi, poiché secondo tale teorema noi non sappiamo cosa stiamo facendo, sebbene a dei profani ignoranti potremmo sembrare perfettamente consci e lucidi. Giunti a questo punto ci chiediamo: ci può essere mistificazione maggiore? Ci può essere un esempio più concreto dellattuazione del crimine di plagio, di manipolazione psicologica, di quanto lo siano queste invocazioni per una legge che obblighi lUomo a farsi dire da uno specialista cosa ci sia di giusto o di sbagliato nel proprio comportamento, pur non avendo commesso crimini a tuttoggi riscontrabili nel codice penale? Siamo fronteggiando lassurdo!] «Attualmente continua Granone la legge prevede unicamente il reato di circonvenzione di persone incapaci (Art. 643 C.P.), previsto per chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso: pertanto, e diviene quindi materia di accertamento specialistico [ecco il teorema applicato N.d.R.], verrà richiesto al perito di accertare se al momento del fatto era presente un quadro di deficienza psichica o di infermità di mente tali da indurre in taluno uno stato di suggestività, come lo definisce Ugo Fornari, di tipo particolare o patologico, tale da compromettere la volontà del soggetto passivo. I livelli di tale suggestibilità in un rapporto duale possono essere e sono diversi, andando dal consenso consapevole e critico, allindifferenza, al rifiuto, ma prevedendo anche ovviamente un consenso viziato da deficienza o infermità di mente, senza le quali non esiste circonvenibilità del soggetto passivo [ecco di nuovo il teorema applicato N.d.R.]. La particolare dimensione del rapporto fra religioso e credente prima menzionata, alla luce della rinnovata esigenza di Spiritualità verificatisi alle soglie del Terzo Millennio, ci consente di focalizzare lattenzione su un aspetto particolare che merita attenzione. Infatti, come ricorda Jean Vernette nella sua opera Che cosè il New Age? «strada facendo il Movimento dellAcquario è stato talvolta recuperato dalla società consumistica che esso denunciava e deviato in caricatura pseudo-religiosa: è divenuto loggetto di un commercio nel quale mercanti senza scrupoli hanno giocato sulla vulnerabilità e sulle attese di gente alla ricerca di mistica e di guarigione dello spirito»; questo ha portato anche ad inquietanti episodi come quelli della setta giapponese Aum Shinrikyo (Suprema Verità), o della strage della setta dei Davidiani di Waco (Texas) nel 1993, o dellOrdine del Tempio Solare». [Si fa presente che la cosiddetta strage di Waco fu causata dagli agenti dellFBI, come riportato anche dalla stampa italiana (Avvenire del 18 luglio 2001, Il Giornale del 19 luglio 2001, Libero del 19 luglio 2001, eccetera). Per quanto riguarda lOrdine del Tempio Solare, su Repubblica del 23 aprile 2001 si legge che secondo i legali delle vittime vi erano «Troppi interessi economici dietro lOrdine, il massacro è legato alla mafia o ai servizi segreti», mentre la psicoterapeuta Rejuta Paulais dice che «È stato un assassinio orchestrato da gente del potere. In Francia, non sarebbe la prima volta: penso al caso di Greepeace, qualche anno fa». Facciamo le suddette precisazioni, oltre che per dovere di cronaca, per dimostrare in quale modo la disinformazione può creare una realtà distorta con la quale personaggi senza scrupoli potrebbero manipolare i nostri sentimenti, incanalandoli artatamente con notizie fuorvianti, allo scopo di raggiungere un loro fine: in questo caso convincere lopinione pubblica e i legislatori della pericolosità delle sette e della conseguente necessità di una normativa sulla manipolazione mentale.] CONCLUSIONI Da quanto è emerso lindividuo, ma soprattutto i soggetti vittima di influenze assimilabili al plagio non sono praticamente tutelati dalla legge e, in un caso di condizionamento, nessuno può agire a difesa del soggetto dalle tecniche adottate per soggiogarlo. Questa considerazione pone lumanità sostanzialmente senza alcuna possibilità concreta di contrastare il diffondersi delle sempre più numerose sette o gruppi in cerca di adepti. Lunica soluzione possibile, ma certamente una teorizzazione, è quella di educare le prossime generazioni alla consapevolezza di sé, rafforzandone le difese psicologiche e dando ad esse delle certezze interiori. [La richiesta di condanna è stata inequivocabilmente e pregiudizievolmente emessa, le motivazioni sono elencate nelle conclusioni delle autrici dellinchiesta. Fortunatamente le stesse offrono la possibilità di una soluzione intesa ad «educare le prossime generazioni alla consapevolezza di sé, rafforzandone le difese psicologiche e dando ad esse delle certezze interiori», una soluzione che concordiamo nel ritenere lunica possibile, nonché la più intelligente possibile.] [Fine dellarticolo su Leadership Medica] Un altro ambito in cui viene cavalcata la pericolosità delle nuove religioni e la loro predisposizione al plagio è certo ambiente cattolico-fondamentalista, nel quale spicca il GRIS Gruppo Ricerca e Informazioni sulle Sette, denominazione dalla quale traspare già il pregiudizio, lavvenuto processo con relativa sentenza di condanna contro i Nuovi Movimenti Religiosi. Un esempio di tale pregiudizio lo troviamo nel sito del Collegio Salesiano Astori: Guida alle principali tecniche di seduzione Così una setta riesce a plagiare Come una setta riesce a plagiare un individuo, quali tecniche usa per fare proselitismo, quali sono gli effetti sulla psicologia di un individuo: quella che segue è una breve guida alle tecniche di seduzione usate da culti e sette, redatta dal Cult Awareness Network, unorganizzazione non profit statunitense il cui scopo è proprio quello di far conoscere i rischi che si corrono affidandosi senza precauzioni a guru e santoni senza scrupoli. [Lorganizzazione non profit denominata CAN (Cult Awareness Network) che qui viene citata come fonte preziosa di informazioni sulle pericolose tecniche di plagio poste in essere dalle nuove religioni, è stata chiusa per bancarotta il 23 ottobre 1996. Tre suoi consulenti sono stati condannati per attività di deprogrammazione ai danni di un fedele Pentecostale, incluso il sequestro e la violenza fisica. Il CAN fu uno dei principali artefici della campagna internazionale di disinformazione riguardante la pericolosità dei Nuovi Movimenti Religiosi, accusandoli di praticare il lavaggio del cervello, attività che era invece praticata dal CAN stesso, come evidenziato dai numerosi procedimenti subiti per violazioni dei diritti civili ai danni di membri di minoranze religiose. Una esaustiva documentazione (purtroppo in lingua inglese) sul CAN può essere trovata sul sito del CESNUR. È singolare notare che nei documenti presentati nel 2000 durante lincontro della Società per lo Studio Scientifico della Religione, il CAN sia stato qualificato come: « a corporate criminal scheme involving (at times in its referred deprogrammings) illegal drug usage, conspiring to violate civil liberties, and sexual assault/harassment in the name of counseling» ( una struttura associativa di stampo criminale (al tempo in cui le sopracitate azioni di deprogramming venivano perpetrate) che includeva luso di stupefacenti (illegal drugs sono le cosiddette droghe da strada: eroina, cocaina, eccetera N.d.R.), conspirazione atta a violare le libertà fondamentali, nonché molestie e aggressioni sessuali in nome della consulenza). Nonostante il CAN abbia chiuso i battenti nellottobre 1996, e nonostante le conclamate attività criminali perseguite dal CAN, il Collegio Salesiano Astori utilizza la propaganda del CAN per mettere in guardia i propri allievi dal pericolo delle sette: da quale pulpito ] Ma continuiamo a vedere come informano al Collegio Salesiano Chi è vulnerabile? Tutti. Nessuno può ritenersi immune. Anzi, spesso proprio quelli che si ritengono molto forti o troppo intelligenti per cascarci sono tra i primi a cadere in trappola. Quando? Soprattutto durante i momenti di transizione, di qualunque tipo. Per esempio, nel primo anno in cui si va a vivere da soli dopo aver lasciato la casa dei genitori; quando si cambia o si perde un lavoro; di fronte ad una improvvisa malattia, propria o dei propri cari; durante ladolescenza o nei primi anni di invecchiamento; in un periodo di profondo cambiamento di stile di vita, o quando si cambia residenza; nei momenti di solitudine, quando si è lontani da amici e parenti. [Praticamente, stando a questa descrizione, si dovrebbe vivere costantemente nella paura del prossimo. Ci si dovrebbe isolare, oppure si dovrebbe restare accanto solo a coloro che ci stanno mettendo in guardia da tutti questi pericoli al fine di avere la loro protezione e il loro amore. A noi pare che sia proprio questo il meccanismo del plagio dal quale, dicono, ci vogliono liberare.] Dove? Praticamente dovunque. Ma le situazioni più a rischio sono proprio quelle in cui ci si trova nel tentativo di trovare o ritrovare il proprio equilibrio. Per esempio durante corsi di training autogeno, seminari sullo stress o sulle tecniche di autocontrollo, in organizzazioni religiose non tradizionali [e perché non anche in quelle tradizionali? N.d.R.]. È proprio in queste occasioni che i reclutatori delle sette cercano più attivamente di fare proseliti, trovando spesso terreno fertile. Da chi? Molto difficile riconoscere un reclutatore. In genere è una persona che ha la capacità di capire ciò che la persona che ha di fronte desidera sentirsi dire, stuzzicando il suo orgoglio o il suo bisogno daffetto. E quando ci si accorge che è solo un trucco, spesso è troppo tardi. Attenzione quindi quando vi capita di pensare che luomo o la donna con cui state parlando è la più amichevole che avete mai incontrato o è interessato esattamente a tutto ciò che a voi interessa, pensa che voi siete meravigliosi. Attenzione anche alle persone che pretendono di avere una risposta a ogni domanda. Le principali tecniche di plagio 1) Il Love bombing: il bombardamento damore è forse la tecnica più usata, e quella che ha gli effetti più durevoli. Il neofita viene letteralmente circondato damore dagli aderenti alla setta, che lo mettono al centro del loro interesse, lo coccolano, lo riempiono dattenzione. In una seconda fase due o tre persone si dedicano esclusivamente a lui. Cercano di eliminare ogni suo dubbio, e rafforzano il suo desiderio di appartenenza al gruppo, coinvolgendolo in giochi e canti; 2) Isolamento: la persona viene separata dalla sua famiglia, gli viene reso impossibile con ogni scusa (telefoni guasti, strade interrotte) il contatto con persone esterne. Si crea lincapacità a verificare le informazioni che vengono fornite, rendendo accessibile ununica realtà, quella del gruppo; 3) Ripetitività: con la scusa di favorire la meditazione si induce il neofita a ripetere ossessivamente le stesse parole, cantare le stesse strofe o svolgere di continuo unattività. In questo modo si induce artificialmente uno stato di alta suggestionabilità; 4) Privazione del sonno: tecnica spesso associata alla precedente e viene incoraggiata motivandola come necessaria per non interrompere lo stato di concentrazione raggiunto. In questo modo si indebolisce il fisico, rendendo ancora più vulnerabile lindividuo. Allo stesso scopo si usa una alimentazione inadeguata. [Affermazioni incaute, a nostro parere, da parte dei salesiani del Collegio Astori, poiché la ripetività potrebbe essere adattata anche ad attività di preghiera, di recita del rosario, nonché attività ricreative sperimentabili in qualsiasi oratorio o chiesa cattolica. Lo stesso dicasi sul Love bombing, mentre lisolamento e la privazione del sonno vengono praticati nei conventi di clausura e in certi conventi di frati, tanto che potrebbero ricadere nella sottomissione psicologica o fisica prevista dalla legge 504 francese aspramente criticata sia dalla Chiesa Cattolica francese che da Rino Camilleri, e proprio questultimo si chiede dove finisca « il confine tra l apostolato e il lavaggio del cervello? Se chi deve giudicare è un governo o un magistrato laico, chi garantisce che il loro laicismo venga inteso nel senso dellindifferenza e non in quello dellintervento umanitario? Già oggi molti bambini vengono strappati a genitori considerati troppo poveri; e nessuno se ne scandalizza più di tanto (e invece si dovrebbe). Domani qualche funzionario troppo zelante potrebbe decidere di forzare la clausura di qualche monastero, perché una mamma apprensiva non si rassegna alla scelta di vita della figlia». Ma mentre scelte di vita in prospettiva cattolica vengono in genere tollerate almeno in Italia scelte di vita in prospettiva diversa diventano opera di manipolazioni e circonvenzioni: una vera e propria discriminazione passibile, a nostro avviso, di ricadere sotto il crimine previsto dalla Legge 205/93 , art. 1 Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, lettera A).] TELEFONO ANTIPLAGIO Il noto Comitato spontaneo di volontariato contro le truffe dei maghi e delle sette, nato per iniziativa dellinsegnante di religione Giovanni Panunzio. Benché sia lodevole liniziativa di smascherare le truffe messe in atto da ciarlatani senza scrupoli come il caso di Wanna Marchi denunciato da Striscia la Notizia che nulla hanno a che fare con il mondo della magia e dellesoterismo, né con il concetto di plagio poiché sono, evidentemente, delle truffe e come tali abbondantemente coperte dal nostro codice penale, fare di tutta unerba un fascio è quantomeno opinabile e non ci sembra che il mago Otelma, e altri suoi colleghi, possa essere messo sullo stesso piano di Wanna Marchi. Lassimilazione dei maghi alle sette, cioè ai Nuovi Movimenti Religiosi è invece fuori luogo e fuorviante, fonte di discriminazione intollerante e intollerabile. Perché Panunzio abbia commesso un simile errore, se di errore si tratta, non ce lo spieghiamo. Da unintervista a Giovanni Panunzio pubblicata sul sito Veneto Internet Press del 20 gennaio 2000 Perché Antiplagio se in Italia il reato di plagio non esiste più? Le rispondo con il testo di una petizione popolare, che proponiamo qui in anteprima, da inviare alle Presidenze della Repubblica e del Consiglio, ai ministri di Grazia e Giustizia e dellInterno e ad altre Istituzioni. Petizione che chiederemo ai cittadini di firmare. Fino al 1981 esisteva in Italia nel codice penale larticolo 603, riguardante il reato di plagio, che recitava: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Di tale articolo la Corte Costituzionale ha sancito lincostituzionalità, con sentenza del 18 giugno 1981, ritenendolo impreciso ed indeterminato, ma non perché abbia inteso dichiarare inesistente un reato che esisteva. Il plagio in realtà non solo esisteva, ma continua ad esistere; ed oggi è perpetrato in maniera dilagante, nella certezza dellimpunità. Tantè vero che la stessa Corte Costituzionale aveva raccomandato la riformulazione dellarticolo 603. Da allora sono trascorsi quasi 20 anni, senza che si sia provveduto a reinserire, con una formulazione più precisa e determinata, la configurazione del reato in questione. Questo vuoto di legge è servito, da una parte, a creare nella pubblica opinione la convinzione che il plagio non esista più; dallaltra a dare la possibilità ai manipolatori della mente umana di continuare ad usare e rafforzare le loro tecniche con tutta tranquillità, sapendo, con arrogante certezza, di non correre alcun rischio legale. Tutto ciò spiega il dilagare in Italia di attività, pericolose e devastanti per lindividuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da religioni, che con i loro sistemi ultra collaudati riescono a separare e distruggere le famiglie, allontanando figli e genitori. È da notare che il soggetto psicologicamente manipolato viene ridotto in uno stato di sudditanza psicologica tale da determinare lalterazione di ogni suo comportamento: alterazione chiaramente visibile sia da parte dei familiari che da persone esterne alla famiglia che conoscono il soggetto. Per arginare il diffondersi a macchia dolio di tali drammatiche situazioni; per sostenere il primo e fondamentale diritto delluomo, cioè quello di essere mentalmente libero; per aiutare milioni di persone che non possono fruire di una legge che consenta loro di soccorrere il familiare-vittima, diventa particolarmente urgente colmare il vuoto legislativo esistente. Daltra parte esiste da anni uno schema di delega legislativa per lemanazione di un nuovo codice penale che, allarticolo 61, riprevede il reato di plagio, configurandolo tra i delitti contro lintegrità psichica. Per tali motivi chiediamo che non si continui a trascurare un problema di vitale importanza, come quello evidenziato, che allo stato attuale investe gran parte della società e che, facendo scempio di tutti i valori morali, distrugge alla radice lintegrità dellistituzione naturale per eccellenza: la famiglia. Chiediamo che si provveda con la massima urgenza ad affrontare e superare la carenza legislativa in questione, che rende vani i principi fondamentali della Costituzione, tenendo presente che il plagio, per i danni irreversibili che produce, dovrebbe essere punito al pari dellomicidio (art. 575 c.p.), come avviene in altre nazioni». [Si noterà come in alcuni passaggi i concetti, ed invero anche le parole, siano molto simili al testo di introduzione del Disegno di Legge di Meduri, nonostante questa intervista sia datata 20 gennaio 2000, cioè circa due anni prima della presentazione del Disegno di Legge. Se sia stato Panunzio a manipolare Meduri o viceversa non lo sappiamo. Sappiamo invece che nel RAPPORTO 2001 SU MAGIA ED ESOTERISMO IN ITALIA pubblicato sul sito di Telefono antiplagio compare il testo del Disegno di Legge con questa intestazione: «PROPOSTA DI LEGGE: RIFORMULAZIONE REATO DI PLAGIO NEL C.P. A CURA DELLUFFICIO LEGALE DI ALLEANZA NAZIONALE, sen. RENATO MEDURI». Sappiamo inoltre che Panunzio si diletta a scrivere libri satirici e nel suo sito ce nè uno dal titolo Cartomanzia, cristallomanzie e altre manzie Manuale di scemenze occulte che inizia così: «Cè un indovinello che dice: che differenza cè tra un saggio ed un cretino? La risposta è la seguente: un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio non può scrivere un cretino. Io invece vi voglio dimostrare che un saggio può scrivere un cretino: il saggio sarei io (scusate la presunzione, ma mi serve per il gioco di parole); il cretino è il libro che avete in mano: perché le cretinaggini che contiene sono tante e tali che credo non esista migliore appellativo». Francamente la satira di Striscia la Notizia è unaltra cosa.] Concludendo In ultima analisi, al di là delle argomentazioni pro e contro il plagio e dello scopo dichiarato di voler fermare il dilagare dei Nuovi Movimenti Religiosi, cosa succederebbe se una normativa sulla manipolazione psicologica entrasse a far parte del nostro codice penale? Semplicemente la libertà individuale non sarebbe più libera poiché, anche tra amici e perfino tra coniugi, finanche a distanza di anni dallinstaurazione del rapporto, in caso di dissidi luno potrebbe accusare laltro di plagio o di essere stato psicologicamente manipolato, al che basterebbe una perizia di uno specialista per condannare entrambi: luno al carcere e laltro al rimorso dettato dalla consapevolezza della menzogna poiché, innegabilmente, è stato lunico artefice di qualsiasi sua azione, al di là dei consigli esterni o delle altrui opinioni che rimangono sempre, necessariamente, solo consigli e opinioni daltri. Nel preciso momento in cui si da, anche sbagliando, il proprio accordo se ne diventa inesorabilmente, per propria scelta, responsabili. Non ammettere ciò, oltre che essere palesemente falso, apre la strada alle interpretazioni che sono, come il calcio in Italia ci insegna, tante quante le singole persone. |
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