Secondo i proponenti del seguente disegno di legge «la vigilia del nuovo millennio vede proliferare lorganizzazione di sette pseudoreligiose e di altre forme associative che, dietro un misticismo di facciata solo apparentemente finalizzato al miglioramento della condizione umana, perseguono invece interessi ai margini della legalità, se non oltre, attraverso forme di forte condizionamento psicologico che inducono profonde alterazioni della personalità in chi le subisce, riducendone la capacità di autodeterminazione ed esponendo i soggetti più fragili alla perdita, a volte irreversibile, del patrimonio fondamentale individuale e della libera estrinsecazione della propria personalità». Il rimedio proposto consta nellintroduzione di «due nuovi commi allarticolo 147 del codice civile, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico il nuovo obbligo per i genitori di continuare a provvedere alla cura, alleducazione ed alla tutela dei figli, ancorché maggiorenni, quando gli stessi siano vittima di alterazioni indotte della loro personalità tali da ridurne la capacità di autodeterminazione, nonché la possibilità per gli stessi genitori di poter chiedere, nella medesima logica di tutela degli interessi dei figli, un provvedimento di interdizione di inabilitazione temporanea». Va da sé che nonostante il raggiungimento della maggiore età i diritti con essa conseguiti ne verrebbero irrimediabilmente inficiati. E va da sé che, nonostante la maggiore età, se un individuo optasse per scelte non condivise dai famigliri, questi potrebbero per legge far interdire momentaneamente il congiunto obbligandolo, coattamente, a ritornare sulla retta via, il che di per sé è un plagio, una manipolazione psicologica. Chi determina quale sia la retta via e con quali criteri non è dato sapere. Va da sé anche che il proposto meccanismo, che per ora dovrebbe colpire solo le scelte religiose non ortodosse, potrebbe in futuro essere usato per impedire allindividuo di determinarsi liberamente e perseguire i propri scopi in qualsiasi ambito. Lesatto contrario, cioè, delle benevoli intenzioni del disegno di legge 6186. CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N°6186 diniziativa dei deputati BONO, NERI, ACIERNO, ALEFFI, AMORUSO, ASCIERTO, CARDIELLO, NUCCIO CARRARA, COLA, COLUCCI, CUSCUNÀ, CUTRUFO, DEL BARONE, DE LUCA, DIVELLA, FEI, FINO, FILOCAMO, FRAGALÀ, FRAU, GIACALONE, LIOTTA, LO PRESTI, LOSURDO, MARINACCI, MARINO, MENIA, MANZONI, MISURACA, OZZA, CARLO PACE, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, PIVA, PROIETTI, RALLO, RICCIO, RODEGHIERO, SIMEONE, TASSONE, TRINGALI Disposizioni concernenti la tutela Presentata il 29 giugno 1999 Onorevoli Colleghi! Con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981 è stata dichiarata lillegittimità costituzionale del reato di plagio, previsto dallarticolo 603 del codice penale, ma non si può negare che la società contemporanea, con la costante moltiplicazione dei canali di comunicazione di massa e laffinamento delle tecniche di persuasione verso i destinatari dei messaggi massmediologici, viva con angoscia crescente i fenomeni di alterazione della personalità e di condizionamento psicologico dei comportamenti di tanti soggetti che, tra gli effetti più devastanti, annoverano lo sconvolgimento della regalità di numerose famiglie. La vigilia del nuovo millennio vede proliferare lorganizzazione di sette pseudoreligiose e di altre forme associative che, dietro un misticismo di facciata solo apparentemente finalizzato al miglioramento della condizione umana, perseguono invece interessi ai margini della legalità, se non oltre, attraverso forme di forte condizionamento psicologico che inducono profonde alterazioni della personalità in chi le subisce, riducendone la capacità di autodeterminazione ed esponendo i soggetti più fragili alla perdita, a volte irreversibile, del patrimonio fondamentale individuale e della libera estrinsecazione della propria personalità. La zona grigia derivante dalla eliminazione del reato di plagio ha di fatto consentito libertà di azione a tutti coloro che, a vario titolo e nelle forme più fantasiose, si dedicano ad attività di persuasione, che a volte nulla hanno da invidiare a vere e proprie forme di lavaggio del cervello delle ignare e sprovvedute vittime che, totalmente soggiogate e suggestionate, arrivano fino al punto di non saper più discernere il bene dal male, il giusto dallingiusto, la libertà dal libertinaggio e dallarbitrio. Ci si trova quindi al cospetto di vere mine vaganti che, come insegnano recenti e meno recenti drammatiche esperienze su scala mondiale, possono dare luogo a comportamenti aggressivi, distruttivi o autodistruttivi, frutto di una reazione incontrollata contro chi appare essere, a torto o a ragione, una minaccia per le loro convinzioni e chi le rappresenta. Non è differibile pertanto ladozione di norme che, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Corte costituzionale e nel pieno rispetto del diritto di libertà di associazione, offrano alle vittime ed alle loro famiglie la possibilità di porre in essere meccanismi di tutela e di difesa dellindividuo e del suo nucleo di appartenenza naturale, la famiglia appunto. Queste sono dunque le ragioni che ci hanno indotto alla presentazione della presente proposta di legge che, allarticolo 1, introduce due nuovi commi allarticolo 147 del codice civile, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico il nuovo obbligo per i genitori di continuare a provvedere alla cura, alleducazione ed alla tutela dei figli, ancorché maggiorenni, quando gli stessi siano vittima di alterazioni indotte della loro personalità tali da ridurne la capacità di autodeterminazione, nonché la possibilità per gli stessi genitori di poter chiedere, nella medesima logica di tutela degli interessi dei figli, un provvedimento di interdizione di inabilitazione temporanea. Larticolo 2 introduce invece un secondo comma allarticolo 600 del codice penale configurando in una fattispecie che, alla luce di quanto si è detto, sembra opportuno qualificare come una forma di moderna riduzione in schiavitù. Le nuove norme hanno come scopo primario quello di perfezionare gli ambiti di tutela della libertà dellindividuo e seguono la filosofia di chi pone luomo al centro dei suoi interessi. A modo di vedere dei proponenti, tali norme hanno anche il non secondario scopo di dare una risposta alle preoccupazioni di quanti si sentono indifesi davanti alle forme più nuove e sofisticate di aggressione della personalità. Siamo convinti che il tentativo di porre in essere forme avanzate di tutela della libertà individuale meriti la sollecita considerazione del Parlamento e si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 1. Allarticolo 147 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: I genitori hanno il medesimo obbligo di cui al primo comma nei confronti dei figli che, anche se maggiorenni, subiscono condizionamenti della psiche o della personalità che ne riducono la capacità di autodeterminazione a causa di stati di soggezione mentale o psicologica indotti da terzi, singoli o associati, sotto qualsiasi forma. Nellipotesi di cui al secondo comma i genitori possono promuovere linterdizione o linabilitazione temporanea del figlio limitatamente alla durata della causa inabilitante. Art. 2 1. Allarticolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in qualunque modo, riduce taluno in uno stato di condizionamento mentale o psicologico tale da alterarne la personalità o da limitarne comunque la capacità di autodeterminazione. |
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