LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 1993, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dellattuazione della disposizione dellarticolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sullodio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi lincitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dellassistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dallarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: A) obbligo di prestare unattività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro unora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per lespatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dellattività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a). 1-quater. Lattività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dellespiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dellattività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dellarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. Lattività può essere svolta nellambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. Articolo 2 (Disposizioni di prevenzione) 1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui allarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. È vietato laccesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con larresto da tre mesi ad un anno. 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dallarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dellarticolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perchéâ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui allarticolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui allarticolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dellarticolo 178 del codice penale o dellarticolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Articolo 3 (Circostanza aggravante) 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dellergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare lattività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Articolo 4 (Modifiche a disposizioni vigenti) 1. Il secondo comma dellarticolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. Articolo 5 (Perquisizioni e sequestri) 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dellarticolo 3 o per uno dei reati previsti dallarticolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, lautorità giudiziaria dispone la perquisizione dellimmobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che lautore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere lautorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 2. È sempre disposto il sequestro dellimmobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nellarticolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nellimmobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora limmobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui allarticolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dellimmobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. è sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2. Articolo 6 (Disposizioni processuali) 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui allart. 3, comma 1, si procede in ogni caso dufficio. 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere allarresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dellarticolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui allarticolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. 2-bis. Allarticolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui allarticolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale. 4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dallarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 5. Per i reati indicati allarticolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dallarticolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. Articolo 7 (Sospensione cautelativa e scioglimento) 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dellarticolo 3 o per uno dei reati previsti dallarticolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che lattività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dellarticolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che lattività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nellarticolo 5, comma 1, il Ministro dellinterno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dellorganizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 8 (Disposizioni finali) 1. Il settimo comma dellarticolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato. 2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dellarticolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Amato - Mancino - Conso Visto, il Guardasigilli: Conso |
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