Opinione
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Errore giudiziario e Diritto di Angelo Di Salvo Il problema dellerrore giudiziario è a mio avviso il più importante di tutti. I problemi di diritto affrontati dalla sentenza PISANO sono: a) il rigetto della pretestuosa differenza, dedotta dal P.G., tra concetto di "prova" ed "elementi di prova" di cui alle pagg. 72-73 della sentenza; b) la soluzione adottata dalla Corte in ordine allannoso contrasto giurisprudenziale di legittimità sul concetto di "prova nuova", di cui alle pagg. 74-99 della sentenza (con lauspicio di un intervento risolutivo delle Sezioni Unite); c) il dovere del giudice della revisione, di vagliare con pari dignità probatoria: 1) le prove del tutto "nuove"; 2) le prove esistenti in atti e non valutate nel giudizio di cognizione; 3) le prove già valutate nel giudizio di cognizione, operando anche una diversa valutazione (non potendo, tuttavia, in applicazione del 3° comma dellarticolo 637 c.p.p., pronunziare la sentenza esclusivamente su tale diversa valutazione), al fine di evitare di stendere una motivazione contraddittoria che, proprio perché è finalizzata a rimuovere leventuale errore giudiziario, non può di certo ritenere intangibilmente coperti e sepolti dal "giudicato" gli indizi falsi erroneamente ritenuti sussistenti dai giudici della cognizione; d) a quantaltro la sensibilità giuridica ritenga di suggerire, con riferimento ad una sentenza di revisione (che mi è costata svariati mesi e nottate di sacrifici), la prima nel dopoguerra, che ha annullato la condanna definitiva di un innocente allergastolo che era stata fondata su otto indizi falsi (in punto di fatto) e che ha ritenuto ammissibile la richiesta di revisione, perché fondata su una serie di elementi di prova del tutto nuovi (vedi sentenza, pag. 74, oltre che sulla dimostrazione documentale della falsità degli otto indizi (vedi sentenza pagg. 151-172). È necessario creare una cultura di "rispetto" per la verità storica del "fatto", oggetto del "giudizio penale", dal momento che non ha alcun senso discettare astrattamente di "giusto processo", quando un ordinamento non è in grado di (o non vuole) fare tutto ciò che è possibile per evitare, prevenire e, soprattutto, rimuovere lerrore giudiziario: credo che questi siano i parametri per valutare il livello di civiltà giuridica di un ordinamento. La "cecità giuridica" di coloro che discettano della pretesa "crisi del giudicato", a fronte di casi giudiziari come quello di Massimo Pisano, è di tutta evidenza. A tale riguardo non può trascurarsi la "crisi del ricorso per cassazione". Infatti, la legge delega per lemanazione del nuovo codice di procedura penale dedicò al giudizio di legittimità soltanto la direttiva n. 89, che riguarda linammissibilità del ricorso, e la direttiva n. 95, che sancisce il diritto delle parti di svolgere davanti ad essa le conclusioni. Nella Relazione al progetto preliminare del nuovo cod. proc. pen., a proposito dellarticolo 606 lett. e), che concerne il caso di ricorso per cassazione relativo alla «mancanza o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato», si è precisato che lintenzione che ha guidato la formulazione della norma è stata quella di mantenere il sindacato sul piano della mera legittimità, evitando gli eccessi da più parti denunciati, che hanno talvolta dato luogo ad invasioni, da parte del giudice di legittimità, dellarea di giudizio riservata al giudice di merito. In ogni caso continua la Relazione si deve trattare di un vizio risultante «dal testo del provvedimento impugnato», intendendosi cioè che lomissione deve apparire tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento e non nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente, non rilevando come un dato formale, bensì quale sintomo di un vizio insorto nellattività del giudizio di merito. La decisione del legislatore delegato (ma non di quello delegante) ha creato anche una solenne spaccatura dei giudici di legittimità sullinterpretazione del ricordato articolo 606 lett. e) c.p.p.. Soltanto la coscienza, lo scrupolo e la diligenza di giudici di legittimità che hanno ritenuto, ovviamente solo in taluni casi, Êdoveroso laccesso agli atti, ha evitato la ripetizione di errori giudiziari così clamorosi come quello di Massimo Pisano. Li documento: 1) La sentenza Attaguile: in questo caso la Corte Suprema di Cassazione, dopo avere accertato mediante un accesso agli atti processuali che le conclusioni di una consulenza tecnica effettuata in sede civile erano state travisate da una sentenza di merito, al punto da non consentire di ritenere provati i fatti posti a fondamento della condanna, ha annullato la sentenza del giudice di appello che, sulla base di tale consulenza, ed in riforma della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato limputato, statuendo che salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare lesistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto; costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il giudice di merito abbia fotografato correttamente la realtà (Cass. Pen., 4^ sez., n. 6552, ud. 6.4.2000, imp. Attaguile, Ced 216734). Alla luce delle circolari in rassegna, se in tale caso giudiziario la Corte Suprema non avesse effettuato laccesso agli atti, sarebbe stato condannato con sentenza irrevocabile un innocente, cui, a norma del 3° comma dellart. 637 c.p.p., sarebbero state definitivamente precluse sia la richiesta di revisione, sia lassoluzione in sede di eventuale futura revisione- non potendo essere la sentenza di proscioglimento, come noto, fondata esclusivamente sulla ri-valutazione della consulenza, che tuttavia era stata travisata nei suoi contenuti fattuali nel giudizio di cognizione. 2) La sentenza Maraffi: in questo caso la Corte Suprema, dopo avere accertato mediante un accesso agli atti la sussistenza di un contrasto tra il verbale di udienza redatto in forma riassuntiva e la registrazione fonografica, ha accolto il motivo di gravame col quale il ricorrente aveva dedotto il travisamento del fatto, risolvendo il contrasto in favore delle risultanze del verbale stenotipico, e statuendo che nellipotesi in cui il travisamento denunziato riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nellesame delle questioni relativa a un vizio "in procedendo", la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente allesame dei relativi atti processuali (Cass. Pen., 6^ sez., n. 1167, ud. 21.10.1998, ric. Maraffi, Ced 213332). Anche in tale caso giudiziario, se la Corte Suprema non avesse effettuato laccesso agli atti, sarebbe stato definitivamente condannato un innocente, con le note preclusioni in caso di uneventuale richiesta di revisione. 3) La sentenza Panati: in questo caso la Corte Suprema ha accertato, mediante laccesso agli atti, che il giudice di merito aveva attribuito ad alcuni testimoni dichiarazioni che essi non avevano reso ed, altresì, non aveva tenuto conto se non in parte delle loro dichiarazioni, nella parte in cui erano favorevoli alla tesi difensiva esposta dallimputato.La Corte Suprema, dopo avere ribadito che, anche nel nuovo codice di rito, è ammissibile il controllo sul travisamento del fatto, nonché sul cd. «travisamento delle risultanze processuali» ha annullato senza rinvio la sentenza di merito, assolvendo il ricorrente perché il fatto non sussiste, statuendo che in caso di ricorso per cassazione per travisamento del fatto, il controllo deve essere esteso agli atti da cui dovrebbe emergere il vizio denunciato (Cass. Pen., 3^ sez., n. 11199, ud. 13.11.1997, ric. Panati, Ced 209984, edita in Archivio della nuova procedura penale, 1998, fasc. 1, pag. 75). Anche in tale caso giudiziario, se la Corte Suprema non avesse effettuato laccesso agli atti, sarebbe stato definitivamente condannato un innocente, con le note preclusioni in caso di uneventuale richiesta di revisione, vertendosi in tema di prove testimoniali non nuove, bensì erroneamente valutate dal giudice della cognizione. 4) La sentenza Pisano: in questo caso la Corte Suprema rigettò il ricorso per cassazione proposto dallimputato, rendendone definitiva la condanna allergastolo sulla base di otto indizi falsi, in punto di fatto. La sentenza di condanna di Massimo Pisano è stata poi revocata, in sede di giudizio di revisione con sentenza del 19.2.2001 della Corte dAppello di Perugia che, unitamente alle prove nuove, ha valutato la sussistenza di otto indizi falsi che, nel giudizio di cognizione, furono ritenuti gravemente indizianti dalla sentenza della Cassazione (che non effettuò laccesso agli atti invocato dal ricorrente): in tale caso giudiziario la sentenza di condanna era stata elaborata sulla base di un apparato logico-argomentativo ritenuto incensurabile in sede di legittimità (ma, tuttavia, fondato su otto elementi di fatto falsi). 5) La sentenza Lin: in questo caso la Corte Suprema ha statuito che deve affermarsi lammissibilità, anche in base al nuovo codice, del controllo di legittimità sul cosiddetto travisamento del fatto, che si verifica quando il giudice abbia ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento, ovvero abbia escluso un fatto manifestamente risultato dagli stessi), nonché sul cosiddetto travisamento delle risultanze processuali (che si verifica quando il giudice attribuisce alla deposizione di un teste, ad esempio, dichiarazioni che egli non ha mai reso ovvero non tiene conto se non in parte delle dichiarazioni fatte estrapolandole dal contesto della sua deposizione in modo da assumere inevitabilmente un diverso significato), anche se ciò comporta che il controllo non sia limitato al solo contenuto del documento oggetto dellimpugnazione ma vada esteso agli atti processuali da cui dovrebbe emergere il vizio denunciato. Diversamente opinando si verrebbe a ridurre il controllo di legittimità sulla motivazione ad una verifica meramente formale della stessa, volta ad accertare solamente se la massima di esperienza adottata dal giudice di merito ed il canone del ragionamento siano idonei a dimostrare la verità, il che impedirebbe di rilevare errori nellaccertamento del dato di fatto e nella interpretazione delle risultanze processuali, nel caso in cui la motivazione sia apparentemente corretta, ma nei fatti incompatibile con gli elementi acquisiti al processo (Cass. Pen., 2^ sez., n. 7266, ud. 2.6.1994, imp. Lin Tiang Fang; Ced 198324; edita in Archivio della Nuova Procedura Penale, 1994, fasc. 5, pag. 665). In questo caso giudiziario la Corte Suprema, in accoglimento di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, ha riscontrato plurimi travisamenti ed errori di fatto, tali da rendere carente e manifestamente illogica la sentenza di assoluzione di alcuni imputati ed ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria di merito. 6) La sentenza Sgrò: in questo caso, la Corte Suprema, accertata la sussistenza di un errore di persona, posto che il ricorrente, mingherlino era soggetto diverso dallautore di una rapina, di corporatura robusta per la quale tuttavia lo Sgrò era stato condannato, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna statuendo che lart. 606, comma primo, lett. e) del nuovo codice di rito, nel prevedere come motivo di ricorso per cassazione la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" solo a condizione che il vizio risulti dal "testo del provvedimento impugnato", ha inteso stabilire un limite unicamente alla deducibilità del vizio stesso e non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità, che vanno invece desunti dalloggetto della pronuncia, da emettersi con losservanza degli artt. 620, 621 e 623 cod. proc. pen., in base ai quali non solo non è escluso, ma, in alcuni casi, addirittura richiesto lesame degli atti. Ne consegue che, costituendo il travisamento del fatto vizio di motivazione a mente del richiamato art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., e quindi causa di nullità della sentenza ai sensi degli artt. 546, comma terzo e 125, comma terzo, cod. proc. pen., quando emerge dal testo del provvedimento impugnato consente, per il compiuto accertamento in sede di legittimità, lesame degli atti (Cass. Pen., 2^ sez., n. 7640, ud. 13.7.1993, imp. Sgrò, Ced 195253, edita in Cassazione penale, 1995, fasc. 12, pag. 3380). Anche in tale caso giudiziario, se la Corte Suprema non avesse effettuato laccesso agli atti, sarebbe stato definitivamente condannato un innocente, con le note preclusioni in caso di uneventuale richiesta di revisione, vertendosi in tema di una prova documentale non nuova, bensì erroneamente valutata dal giudice della cognizione. 7) La sentenza Stranieri: in questo caso la Corte Suprema, dopo avere dichiarato lammissibilità, anche nellattuale ordinamento, della denunzia del travisamento del fatto avverso decisioni di merito emesse in violazione delle norme sulla competenza per materia, ha effettuato un accesso agli atti, dichiarando inammissibile, perché manifestamente infondato nel merito, un ricorso proposto dal Pubblico Ministero, il quale deduceva che, in luogo dei reati di tentate lesioni personali e violenza privata ascritti allimputato, per i quali era stata applicata dal Pretore pena ex art. 444 c.p.p., questultimo avrebbe dovuto essere tratto a giudizio per i reati di tentate lesioni personali aggravate e rapina: reati di competenza del Tribunale. La Corte Suprema ha statuito che la denunzia di travisamento del fatto, prospettando lalterata o lomessa cognizione di elementi decisivi, è riconducibile nellambito della mancanza di motivazione, di cui allart. 606, lett. e), prima ipotesi, per la violazione dellart. 125 n. 3 cod. proc. pen. Cass. pen., 5^ sez., n. 830, ud. 15.10.1992, imp. Stranieri, Ced 193481). 8) La sentenza Cinque: in questo caso la Corte Suprema, accertato il travisamento dei fatti da parte del giudice di merito, ha annullato unordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, statuendo che lart. 546 comma terzo cod. proc. pen. richiama, tra i casi di nullità della sentenza lart. 125 comma terzo stesso codice che prevede lobbligo della motivazione a pena di nullità. Ne consegue che la Corte di Cassazione ha il potere di comparare la motivazione del provvedimento impugnato con i documenti del processo, allorché questi risultino interpretati o letti in maniera palesemente erronea (Cass. Pen., 1^ sez., n. 1351, CC. 19.3.1991, ric. Cinque, Ced 186905). 9) La sentenza DAmmando: in questo caso la Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un imputato, cui erano stati ascritti delitti di falsità ideologica ed altro, palesemente esclusi da una mera consultazione degli atti processuali, alterati dal giudice di merito nel loro significato documentale, statuendo che il travisamento del fatto, che ai sensi dellart. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. costituisce vizio della motivazione, causa di nullità della sentenza ai sensi degli artt. 546 comma terzo e 125 comma terzo cod. proc. pen., quando è confortato dalle emergenze del testo del provvedimento impugnato, consente, per il compiuto accertamento in sede di legittimità, lesame degli atti in quanto la condizione che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dellart. 606 primo comma lett. e), costituisce un limite alla deducibilità del vizio stesso, ma non si riflette sui poteri di accertamento del giudice che devono invece desumersi dalloggetto della pronuncia, da emettersi con losservanza degli artt. 620, 621 e 623 cod. proc. pen., i quali non solo non escludono ma addirittura in alcuni casi richiedono lesame degli atti (Cass. Pen., 5^ sez., n. 391, ud. 16.10.1992, ric. DAmmando, Ced. 193168). Anche in tale caso giudiziario, se la Corte Suprema non avesse effettuato laccesso agli atti, sarebbe stato definitivamente condannato un innocente, con le note preclusioni in caso di uneventuale richiesta di revisione, vertendosi in tema di prove testimoniali e documentali non nuove, bensì erroneamente valutate dal giudice della cognizione. Come si può notare, la stessa Corte di legittimità ha più volte, giustamente "debordato" dalla preclusione, imposta dalla lettera e) dellarticolo 606 c.p.p., nel senso che il vizio deve risultare «dal testo del provvedimento impugnato». Ritenendo di "metterci una pezza" la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dallart. 606, lett. e) cod. proc. pen.; laccertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dellavvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali questultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Cass. Pen., SS.UU., n. 6402, ud. 30.4.1997, ric. Dessimone, Ced 207945). Ad un principio di diritto così autorevole ed ineccepibile, viene tuttavia da contrapporre una semplice domanda: se il travisamento del fatto avviene per la prima volta non nel giudizio di primo grado, bensì in quello di appello, magari in riforma di sentenza assolutoria, a chi il ricorrente potrà mai più ricorrere per rappresentare detta violazione ? Orbene, come si può agevolmente rilevare, gli sforzi ermeneutici della Corte Suprema, anche a Sezioni Unite, risultano insufficienti ed inidonei a risolvere lannoso problema della deduzione in Cassazione del vizio del travisamento del fatto, in quanto spesso (certo non sempre) finiscono col ridurre il controllo di legittimità sulla motivazione ad una verifica meramente formale della stessa, volta ad accertare solamente se le massime di esperienza adottate dal giudice di merito ed i canoni del ragionamento siano idonei a pervenire alla decisione, così precludendo la rilevazione di errori giudiziari fondati su false affermazioni di dati di fatto, nonché sullalterata ricostruzione delle risultanzeÊ processuali, nel caso in cui la motivazione del giudice di merito, pur apparentemente corretta, sia di fatto incompatibile con gli elementi probatori acquisiti al processo e finendo conseguentemente in taluni casi lo stesso ordinamento giudiziario dello Stato italiano col tutelare lerrore giudiziario. In un simile contesto, per evitare che lerrore giudiziario, una volta annidatosi nella sentenza di merito e sfuggito al vaglio del giudice di legittimità rimanga definitivamente sepolto e «tutelato» dal «giudicato», è indispensabile che lordinamento consideri ai fini dellammissibilità della richiesta di revisione «prova nuova» quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non fu esaminata nel giudizio di cognizione, per negligenza della difesa dellimputato, o per "limpossibilità di effettuare un accesso agli atti" da parte del Giudice di legittimità, ovvero per mancato esercizio dei poteri officiosiÊ del giudice di merito: in tal senso è, comunque, già orientata la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (ed anche la sentenza di revisione con la quale è stato assolto il "condannato" Massimo Pisano in data 19.2.2001 della Corte dAppello di Perugia, della quale sono estensore). Quale "consiglio" per i difensori, ritengo di dover suggerire che, nella stesura sia dei motivi di ricorso dinanzi al cd. «tribunale della libertà», sia dei motivi di appello, sia nella presentazione di memorie difensive prodotte per resistere ad un eventuale appello della controparte processuale, si richiamino e si trascrivano sempre integralmente gli stralci dei verbali di udienza e delle fonti di prova decisive, allo scopo di non precludersi definitivamente il loro richiamo, sotto il profilo della "omessa motivazione" ex art. 606 lett. e) c.p.p., nella successiva stesura dei motivi di eventuale ricorso per cassazione teso a denunziare il travisamento delle risultanze porocessuali. |
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