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Chi siamo

FREE SOULS, in inglese significa “Spiriti Liberi”. SOULS è anche l’acronimo di “Society Of Universal Liberties” (Società delle Libertà Universali). Noi siamo un gruppo di spiriti liberi che si battono ed intendono battersi per la tutela ed il rispetto di tutte le più sacrosante ed inalienabili Libertà Universali: di pensiero, di coscienza, di credenza, di religione, di espressione, d’informazione, di riunione e di associazione, di proprietà, ecc. I nostri principali riferimenti normativi, oltre ovviamente alla Costituzione del nostro paese, sono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, adesso, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Non va dimenticato che i principi fondamentali sanciti in queste dichiarazioni e convenzioni sono il risultato di un lungo e travagliato processo storico che aveva purtroppo visto quei diritti e quelle libertà gravemente offesi da numerosi interventi vessatori e ingerenze oppressive di “autorità” anche pubbliche nella sfera del privato e dell’individuale. Ripercorriamo in breve le principali tappe di questa conquista.

La nascita dei Diritti Umani (1)

Anno 1789. Il primo effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, nel mondo, risale alla Rivoluzione francese, con la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789.

Anno 1946. La Costituzione della Repubblica francese del 27 ottobre 1946, nel “Preambolo”: “…le peuple français proclame à nouveau que tout ’tre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, posséde des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789…”.

Anno 1947. Nel Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 (nella Parte II , Clausole politiche, Sezione I. - Clausole generali, all’art. 15, si prevede che “L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

Anno 1947. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, il 22 dicembre 1947, a Roma, ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, dove afferma nell’art. 2 che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”.

Anno 1948. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, a New York, ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Universal Declaration of Human Rights, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

Anno 1950. I Governi, Membri del Consiglio d’Europa, il 4 novembre 1950 a Roma, Palazzo Barberini, hanno firmato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales – European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), dove tali diritti sono dettagliatamente classificati e nel cui preambolo si richiama espressamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Considerate le costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio, le discriminazioni razziali, le discriminazioni nei confronti delle donne, sui diritti politici alle donne, contro la schiavitù e le istituzioni o pratiche assimilabili alla schiavitù, contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sui diritti del fanciullo, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri dello loro famiglie, contro la discriminazione nell’educazione, sullo status dei rifugiati, sullo status degli apolidi.

Anno 1966. In particolare il 16 dicembre 1966 l’O.N.U. adottò due specifici Patti, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo Aggiuntivo Opzionale che istituiva il “Comitato dei Diritti dell’Uomo” (art.1 del Protocollo Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966), dando una specifica motivazione: “per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto” e decidendo che il Comitato dei Diritti dell’Uomo ha “il potere di ricevere e di esaminare comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsivoglia diritto enunciato nel Patto”. (Comité des Droits de l’Homme dans le cadre du Protocole facultatif , se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 16 décembre 1966 par l’Assemblee Generale des Nations Unis). Anno 1969. Il Protocollo Addizionale alla “Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione razziale” approvata nel 1965, che istituì, a sua volta, “un Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale” (1969). La Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo (Convenzione di San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) (Inter-American Conference specialized on the human rights convened by the Council of the Organization of the American States, San José, Costa Rica, approved American Convention relating to the human rights) si proponeva anche nelle Americhe di attuare la piena applicazione dei diritti umani fondamentali affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Anno 1981. La Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei popoli, (Charte africaine des droits de l’homme et des peuples) viene adottata a Nairobi in seno all’OUA (Organisation de l’unité africaine) il 27 giugno del 1981.

Tra tutte queste Carte e Convenzioni internazionali emerge e resta ancor oggi la più importante ed avanzata, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, che viene comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma la sua caratteristica primaria ed essenziale, invece, risiede proprio e soltanto nella funzione programmatica del termine “per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo”, “de Sauvegarde des Droits de l’Homme”, “for the Protection of Human Rights”, considerato che questa Convenzione non si limitava all’enunciazione astratta dei diritti ivi garantiti, ma prevedeva anche una Corte internazionale di controllo sugli Stati che l’avessero accettata (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME – EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata istituita nel 1959 ed ha sede a Strasburgo (Francia) presso il Consiglio d’Europa ed ha emesso la sua prima sentenza il 14 novembre 1960.

Il sistema di controllo giurisdizionale internazionale, previsto programmaticamente per la prima volta nel mondo, nel 1950, era così rivoluzionario (dei principi del diritto internazionale allora vigenti, la non ingerenza negli affari interni), che era possibile agli Stati, di ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, senza però ancora accettare il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e questo doppio livello di accettazione della Convenzione Europea era rimesso alla discrezionalità degli Stati.

Ad esempio l’Italia, che pur aveva ratificato la Convenzione fin dall’agosto 1955, accettò il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo soltanto a decorrere dal 1° agosto 1973. Oggi questa possibilità di escludere il controllo giurisdizionale della Corte non è più consentita, in modo che oggi TUTTI gli Stati membri del Consiglio d’Europa (quarantuno, dal Portogallo alla Russia), sono obbligatoriamente soggetti all’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a seguito di una semplice lettera-denuncia inviata da coloro che hanno visto negati i loro diritti fondamentali da parte dei giudici dello Stato di appartenenza. Sulla base di questa semplice lettera-denuncia la Corte, all’esito della procedura, può condannare lo Stato che ha violato i diritti umani nei confronti di quella persona.

Anno 1989. Tutti gli stati membri dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) firmano e ratificano, alla conferenza di Vienna del marzo 1989, un documento conclusivo nel quale si impegnano, “al fine di assicurare la libertà dell’individuo di professare e praticare una religione o una convinzione”, ad adottare, fra l’altro, “misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l’effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti”.

Diritti dell’Uomo – Anno 2000, la situazione reale

La situazione attuale, in Italia come nel resto d’Europa, seppur alquanto migliorata rispetto ai decenni antecedenti l’entrata in vigore della Convenzione europea e della Dichiarazione Universale, è tuttavia ben lungi dal poter essere considerata ideale. Assistiamo ancora, quotidianamente, a grossolane e vergognose violazioni di quei diritti che erano stati così solennemente sanciti sulla carta. E la macchina della giustizia, preposta a correggere e sanzionare quelle violazioni, è anch’essa paradossalmente oggetto di condanna, per l’inaccettabile lentezza dei suoi processi, da parte della Corte europea: nel 1999, l’Italia è stata il paese europeo più condannato a Strasburgo, con più di un terzo di tutte le 120 condanne pronunciate. E in tutte le 44 sentenze negative subite dall’Italia è stata rilevata una violazione dell’articolo 6 della convenzione europea dei diritti umani (processo equo), quasi sempre per la durata eccessiva dei processi (alcuni addirittura per 7, 10 o 15 anni). Nella classifica dei paesi più condannati nel 1999, l’Italia precede la Turchia (18 condanne), la Francia (16), il Regno Unito (12) e il Portogallo (8).

Nei primi tre mesi del 2000, l’Italia ha già subito 173 condanne: due al giorno. E questo disonorevole primato italiano non dovrebbe migliorare nei prossimi anni: secondo il presidente della Corte europea dei diritti umani, Luzius Wildhaber, non è prevista una diminuzione dei ricorsi italiani contro la "giustizia lumaca", in quanto la condanna da parte dei giudici di Strasburgo al di là dei 5-6 anni di processo – e un risarcimento di 10-20 milioni in media – è praticamente scontata. Non a caso l’Italia è prima anche per il numero delle denunce presentate nel 1999 (3.652 – di cui 868 registrate) davanti a Polonia (2.898 – 691), Francia (2.586 – 868), Russia (1.787 – 972), Germania (1.596 – 534) e Turchia (518 – 655). Nei prossimi anni circa il 20 per cento dei ricorsi registrati contro l’Italia con ogni probabilità porterà a nuove condanne.

Se a ciò si aggiunge il fatto che ancora esiste, in tutta Europa, il fenomeno sciagurato e retrivo della discriminazione etnica, razziale e religiosa, non si può che averne un quadro complessivo assai deludente. L’antisemitismo, seppur ancora presente in alcune frange esaltate e fanatiche di esponenti dell’estrema destra extraparlamentare, ha ceduto il passo ad una subdola e cinica forma di denigrazione e demonizzazione delle minoranze religiose, che ha trovato un humus fecondo persino nei moderni media tecnologici. Non riconoscendo loro lo status di confessioni religiose e marchiandole con la spregiativa denominazione di “sette”, alcuni parlamenti europei hanno proposto leggi inique e repressive, che, se venissero approvate, porterebbero il termometro della storia a registrare febbri sociali ancor più alte e virulente di quelle delle leggi di Norimberga del 1935:

Il 22 giugno 2000, l’Assemblea Nazionale francese ha approvato e sottoposto all’approvazione del Senato una proposta di legge che contiene misure repressive per la libertà di religione e di convinzione di ben 173 gruppi minoritari. Tra essi si annoverano anche fedi religiose già riconosciute come religioni a tutti gli effetti giuridici e civili in altri paesi, nonché gruppi di ricerca spirituale dell’ampia categoria che viene comunemente definita della “New Age”, o addirittura associazioni che si occupano di macrobiotica o dietetica naturalistica.

Il Parlamento austriaco ha votato una legge nel 1997 che sancisce che le comunità religiose che fanno richiesta del riconoscimento ufficiale del governo devono dimostrare di avere svolto un’attività da almeno 20 anni e devono essere sottoposte ad una sorveglianza speciale da parte del governo per un arco di tempo della durata di almeno 10 anni, al fine di provare la loro “legittimità”.

Il Parlamento belga ha pubblicato, sempre nel 1977, un rapporto sulle cosiddette “sette” in cui vengono elencati 189 gruppi “sospetti”, tra i quali numerosi gruppi protestanti e cattolici, i Quaccheri, gli Ebrei assidei, i Buddisti e l’Associazione delle Giovani Cattoliche (Young Women’s Christian Association – YWCA).

Recentemente alcune chiese cristiane evangeliche e carismatiche hanno subito indagini di tipo poliziesco da parte di commissioni parlamentari in Francia, Belgio e Germania. I Testimoni di Geova sono stati sottoposti in Francia a varie forme di persecuzione; in Austria e Germania sono stati discriminati in alcune istanze di assunzione professionale; in Germania in alcuni procedimenti di adozione e in Belgio in alcuni casi di affidamento familiare.

I Musulmani hanno sofferto svariate forme di persecuzione, compresi violenti attacchi da parte di gruppi estremisti, in particolare in Germania e in Francia.

I fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (i Mormoni) hanno subito un’oppressione continua, compresa la confisca dei loro materiali religiosi ed il divieto di divulgare liberamente le loro convinzioni religiose in diversi Stati membri dell’OSCE.

La Chiesa di Scientology è stata oggetto di discriminazioni civili, politiche ed economiche, di persecuzioni continuate, di sorveglianza poliziesca e boicottaggio organizzato in Germania, in Francia, in Belgio e in Austria. Il 20 ottobre 2000, il Prefetto di Polizia di Parigi, istigato da un gruppuscolo per la discriminazione dei movimenti religiosi, ha vietato una manifestazione pacifica di migliaia di rappresentanti di diverse fedi religiose, giunti da tutta Europa, che intendevano riunirsi in Piazza della Bastiglia per protestare civilmente contro la recente proposta di legge dell’Assemblea Generale.

Anche l’Italia, culla dello stato di diritto, non è da meno: sono state presentate recentemente al Parlamento italiano ben 4 proposte miranti a soffocare la libertà di religione, di divulgazione e di manifestazione del loro credo di tutti i gruppi artatamente classificabili come “sette”, nonostante questo termine non trovi nessun riscontro giuridico nella nostra legislazione.

Il giurista americano Leo Pfeffer fornisce una sarcastica definizione del termine “setta” che spiega e racchiude in poche parole tutto l’insieme delle pulsioni meschine che purtroppo ancora ispirano, nella grigia Europa di inizio millennio, le succitate farisaiche forme di intolleranza istituzionalizzata: “Se ci credete, è una religione, o forse la religione. Se vi è indifferente, è un culto, ma se vi fa paura o se la detestate, allora essa è una setta”.

I paradigmi dell’intolleranza

Da un esame il più possibile asettico della situazione reale, libero da miopie ed ideologismi assolutistici, e da uno studio storico-morfologico di quel vasto fenomeno, per molti versi ripugnante ed abietto, dell’intolleranza e della persecuzione contro “l’altro”, contro il “diverso”, contro il “settario”, noi, spiriti liberi, abbiamo ricavato alcune lezioni o per lo meno ipotesi funzionali, apparentemente provocatorie ma di fatto difficilmente confutabili. «Non è possibile studiare – dice Mereu –, mettere a fuoco, capire la storia (soprattutto dell’Europa continentale) se non partiamo dal concetto d’intolleranza istituzionalizzata (in forma palese o mascherata) che tutto abbatte e tutto unifica e tutto sottopone al raggio mortale delle sole ideologie “ufficiali”, e riduce (sempre) il deviante, l’eretico, il diverso, l’appartenente ad un gruppo minoritario, al livello delinquenziale, con cui non bisogna discutere, ma che è necessario criminalizzare (giuridicamente oppositore diventa così uguale a criminale)» (2).

Noi riteniamo che le attuali forme di intolleranza istituzionalizzata, miranti semplicemente a criminalizzare le minoranze, a ridurre alla morte sociale gruppi di persone mosse solo da convincimenti di ordine idealistico, salutistico, salvifico, umanitario, religioso e morale, non sono una cosa giusta. Sono un affronto ed un vilipendio alla Costituzione, alla Convenzione Europea ed alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Sono semplicemente la stessa manifestazione di quegli interessi di dominio e di controllo delle masse, di quelle pulsioni discriminatorie che hanno condotto alle leggi di Norimberga del 1935, ai pogrom dell’antisemitismo, al razzismo ideologico, agli stermini di massa in Germania ed in Unione Sovietica, alla caccia alle streghe del XV secolo, alla Santa Inquisizione.

In altre parole, in questo contesto di grave divario tra la situazione ideale e quella reale, tra la teoria e la prassi, le ipotesi funzionali o modelli cognitivo-paradigmatici che ci sentiamo di enunciare alla luce di quanto sopra esposto, e che potrebbero risultare inconcepibili per alcuni mentre per altri mero buonsenso, sono le seguenti:

1. QUALSIASI INDIVIDUO, GRUPPO, ASSOCIAZIONE, ENTE MIRANTE A DIVULGARE NELLA SOCIETÀ UN PROPRIO MESSAGGIO MINORITARIO DI RIVENDICAZIONE ETICA, MORALE, SPIRITUALE O RELIGIOSA, RITENUTO INTERFERENTE E CONTRASTANTE RISPETTO AL MESSAGGIO PROPRIO DELL’IDEOLOGIA O DELLE IDEOLOGIE DOMINANTI, SI SCONTRA INEVITABILMENTE CON COLORO CHE POSSONO DENOMINARSI “PERSECUTORI SISTEMATICI”, SOGGETTI CIOÈ SISTEMATICAMENTE PREPOSTI ALLA PERSECUZIONE ELIMINAZIONISTA DELL’OGGETTO PERSEGUITANDO. Alcuni esempi storici significativi:

a) I Cristiani perseguitati e martirizzati dal paganesimo romano.

b) I Catari e gli Albigesi, sterminati, nel XIII secolo, dai cristiani.

c) Giordano Bruno (Nola 1548 – Roma 1600) perseguitato e mandato al rogo dal Tribunale dell’Inquisizione.

d) Tommaso Campanella (Stilo, Calabria, 1568 – Parigi 1639) perseguitato, incarcerato e sorvegliato dal Sant’Uffizio.

e) Martin Luther King, pastore battista negro-americano (Atlanta, Georgia, 1929 – Memphis, Tennessee, 1968), leader del movimento antirazzista americano, ucciso in circostanze ancora poco chiare in un albergo di Memphis da un sicario.

f) Padre Pio di Pietralcina (Pietralcina, Benevento, 1887 – San Giovanni Rotondo 1968), proclamato beato dal pontefice Giovanni Paolo II, il 2 maggio 1999. Dedito a opere di apostolato, promosse la costruzione della Casa di Sollievo della Sofferenza (1947). Venne perseguitato e definito "autolesionista, imbroglione, psicopatico" da Padre Agostino Gemelli, co-fondatore e rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed importatore in Italia della Psicologia Sperimentale Tedesca, delle teorie cioè dell’uomo-bestia, dell’uomo stimolo-risposta.

2. IL SOGGETTO PERSECUTORIO ED IL SUO PREDICATO (l’azione cioè del perseguitare) NON SONO NECESSARIAMENTE ATTINENTI E PERTINENTI AL VALORE INTRINSECO E REALE DEI CONTENUTI DOTTRINALI, FILOSOFICI, RELIGIOSI DELL’OGGETTO PERSEGUITATO. Alcuni esempi storici significativi:

a) Il Cristianesimo era considerato dal paganesimo “superstitio exitiabilis, prava, malefica” (superstizione esiziale, malvagia, malefica).

b) I discepoli di Cristo, alle origini della storia della Chiesa, erano chiamati dagli ebrei, in modo spregiativo la “setta dei nazirei”.

c) Gli antisemiti, religiosi o laici, nei secoli, hanno attribuito agli ebrei poteri soprannaturali: ordiscono cospirazioni internazionali; sono capaci di devastare intere economie; usano il sangue dei bambini cristiani per i loro riti, li uccidono per cavar loro il sangue; hanno fatto un patto con il diavolo; muovono le leve, allo stesso tempo del capitale internazionale e del bolscevismo; sono dei parassiti; sono contaminati e contaminanti; sono una minaccia per l’integrità razziale, ecc.

3. L’EFFERATEZZA DELLA PERSECUZIONE È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL GRADO DI PERICOLOSITÀ CHE IL PERSECUTORE ATTRIBUISCE ALL’IDEOLOGIA EMERGENTE DEL PERSEGUITANDO NEI CONFRONTI DELL’IDEOLOGIA DOMINANTE DEL PERSECUTORE. Alcuni esempi storici significativi:

a) La caccia alle streghe nei secoli XV-XVII, per lo più ostetriche improvvisate e donne dedite a pratiche terapeutiche popolari, accusate di aver stipulato un patto con il demonio e ritenute un pericolo per la “scienza” medica dell’epoca, condusse al rogo più di centomila persone innocenti.

b) Lo sterminio nazista di 6 milioni di ebrei, tra cui donne e bambini, ritenuti il massimo pericolo per l’affermazione delle teorie della razza ariana e della supremazia del terzo Reich (1933-1945).

4. FONDAMENTALMENTE, LA DINAMICA DELLA PERSECUZIONE SI ESPLETA UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI UNA PRESUNTA PERICOLOSITÀ E MINACCIA , CHE IL GRUPPO SOSPETTATO COSTITUISCE PER GLI INTERESSI DI LUCRO O DOMINIO IDEOLOGICO DEL GRUPPO DOMINANTE. Alcuni esempi storici significativi:

a) I nuovi movimenti religiosi sono ritenuti pericolosi soprattutto da alcuni rappresentanti della lucrosa Psichiatria Istituzionale (alias Psico-Inquisizione) e vengono accusati di essere composti da individui psicopatici o sociopatici, paranoici, fanatici, affetti da turbe grandioso-narcisistiche; vengono diagnosticati dall’ideologia integralista psichiatrica come “affetti da un desiderio morboso di redenzione, a cui non sarebbero estranei anche scompensi di natura psicosessuale”.

b) la Circolare del Ministero degli Interni N. 600/158 del 9 aprile 1935 sanciva il divieto dell’esercizio di culto per le associazioni pentecostali (che hanno firmato l’intesa con lo Stato italiano nel dicembre del 1986), divieto fondato sul presupposto che esse svolgevano “una attività nociva all’integrità psichica e fisica della razza”.

c) I Testimoni di Geova, che hanno firmato l’intesa con lo Stato italiano il 20 marzo 2000, sono stati virulentemente avversati, come ben noto, soprattutto dagli ambienti più bigotti e giacobini dello stato terapeutico e della politica cristiana e nostrana.

5. LA PROIEZIONE SUL PERSEGUITANDO DI TALE PERICOLOSITÀ AVVIENE CON REGOLARITÀ E SECONDO PARTICOLARI MODALITÀ E COSTRUTTI SOCIALI, BASATI SULLA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA AB IMIS E SULLA CRIMINALIZZAZIONE ARBITRARIA E CUMULATIVA DEL SOSPETTATO, AL FINE DI CAUSARNE LA MORTE SOCIALE O GIURIDICA. Alcuni esempi storici significativi: tutti quelli sopra citati.

Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, ne La peste, esprime lo stesso concetto così: «A più riprese giunge un periodo nella storia in cui l’uomo che si prova a dire che due più due fa quattro è punito con la morte».

Chi sono i persecutori di professione?

Chi sono dunque questi persecutori definibili, seppur sarcasticamente, “di professione” (non importa se part o full-time)?

Come scrive il giurista francese Joél Labruyere, autore del libro “L’État Inquisiteur” (ed. Les Editions des 3 Monts): «Che siano stati dei procuratori staliniani, quadri politici del partito unico, teologi dell’inquisizione, giornalisti antisemiti o psichiatri diagnosticanti una qualche forma di schizofrenia dei dissidenti, tutti si sono arruolati nella stessa logica di intolleranza. È così che prosperano gli specialisti autoproclamati della novella inquisizione: avvocati ambiziosi, psichiatri super-esperti in manipolazione mentale, politici in cerca di verginità e notorietà, giornalisti disoccupati, bigotte fanatiche, parroci furbacchioni, cronisti eccitati che giocano a fare i giustizieri. Ognuno si presenterà come un’autorità in materia di sette poiché in questo campo il livello di competenza è proporzionale ai pregiudizi e alla non-cultura. In assenza di diplomi e di esperienza, una casalinga sarà elevata al rango di Giovanna d’Arco. La concatenazione di questi diversi ingranaggi crea un effetto di trascinamento meccanico che può schiacciare gruppi ed individui in posizione di debolezza, nella misura in cui quest’ultimi non hanno accesso ad un diritto di replica. È il punto forte del sistema: impedire il dibattito».

Il punto forte di Free Souls è proprio quello opposto: riaprire, favorire, promuovere, espandere il dibattito. Ridare la voce di protesta, di contro-accusa e di non-conformismo alle minoranze afflitte ed oppresse da questi novelli inquisitori di professione. Smascherare e denunciare, con fatti, informazioni, date e dati precisi, le esecrande e turpi attività ed interessi di dominio lucroso e ideologico di questa cricca di professionisti della persecuzione e della discriminazione. Nel rispetto e per il rispetto delle leggi civili e penali, e nell’ambito dell’inalienabile diritto di libertà di pensiero, di parola e di espressione.

Indipendentemente dalle nostre idee religiose o politiche, non si può che condividere quanto Martin Luther King disse in un suo famoso discorso alle minoranze di colore americane:

«Vi sono poche speranze per noi finché non diverremo abbastanza acuti da liberarci dalle pastoie di pregiudizi, mezze-verità e totale ignoranza. La struttura del mondo attuale non ci consente il lusso della angustia mentale. Una nazione o una civiltà che continua a produrre uomini di mente ottusa guadagna, a lunga scadenza, la propria morte spirituale… Più ancora, dobbiamo convincerci che accettare passivamente un sistema ingiusto significa cooperare con quel sistema e divenire, così, complici del male che è in esso».

«… Noi dobbiamo fare una scelta. Continueremo a marciare al rullo del tamburo del conformismo e della rispettabilità, oppure, ascoltando il battito di un tamburo più lontano, ci muoveremo seguendo il suo suono echeggiante? Marceremo solo secondo la musica del tempo, oppure, rischiando critiche e oltraggi, marceremo secondo la musica, salvatrice delle anime, dell’eternità ? Come non mai prima, noi siamo oggi sfidati dalle parole di ieri: Non siate conformati a questo mondo, ma trasformatevi attraverso il rinnovamento della vostra mente».

Appello a tutti gli Spiriti Liberi

Questo nostro sito sarà forse solo una goccia di speranza di ritrovare la terra (costituzionalmente e universalmente promessa) della tolleranza e del libero dibattito in un oceano in burrasca, ma sarà pur sempre una goccia di libertà. E la libertà non si misura in grammi o in centimetri. Si misura in capacità di esprimere e divulgare le proprie idee e le proprie opinioni, nel rispetto di quelle, anche contrarie ed opposte, degli altri, come insegna Voltaire.

Gli unici veri nemici, difficili da abbattere perché costituenti le radici stesse dell’intolleranza, sono la stupidità e l’ignoranza. E proprio osservando da vicino, studiando, esaminando meticolosamente e annusando il lezzo ammorbante dell’arroganza inquisitoriale passata e moderna, stolta e retriva, questo è stato ed è il nostro unico intento, l’intento che ci ha finalmente convinto a creare e pubblicare questo sito “controcorrente” per la difesa dell’altro, del diverso, della minoranza: la speranza che esso possa dare un modesto contributo alla riapertura quantomeno di uno spiraglio verso il loro diritto di replica, verso il dialogo, il dialogo scevro di pregiudizi ed al riparo dai sordidi ricorsi alle nefande strategie eliminazioniste dei persecutori di professione.

Preoccupati per il fatto che in diverse zone del pianeta Europa crescono fanatismo e intolleranza, fenomeni che si manifestano innanzitutto come altrettanti attentati alla libertà di opinione, di espressione e di creazione; sostenendo la lotta contro l’antisemitismo, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; appoggiando tutte le iniziative volte a tutelare i diritti delle minoranze, noi di Free Souls abbiamo deciso che era nostro dovere civico mettere a disposizione di tutti, nella pluralità e nel pluralismo delle innumerevoli forme di pensiero che fluiscono libere sulla rete, le nostre esperienze, le nostre informazioni, le nostre conoscenze sulle turpitudini degli inquisitori di professione, che purtroppo ancora operano alacremente, talvolta ben paludati dietro i loro altisonanti titoli accademici, politici o istituzionali. Con l’intento che queste conoscenze vengano ulteriormente arricchite e suffragate dall’apporto costruttivo e creativo di tanti altri spiriti liberi che leggeranno queste righe, queste nostre denunce, questi nostri messaggi di tolleranza e di pacifica apertura al dibattito civile. Spiriti liberi che, ci auguriamo, mettano a disposizione di tutti le loro idee ed esperienze, al fine di contribuire, tutti insieme, a denunciare pubblicamente e debellare definitivamente la metastasi dell’intolleranza tecnocratica e istituzionalizzata che sembra ancora sufficientemente virulenta e contagiosa da attizzare pericolosi focolai di ulteriori preoccupanti tensioni sociali in tutta Europa. Fino a quando, speriamo presto, con il tuo aiuto, teoria e prassi della tolleranza si abbracceranno, e anche noi non avremo più ragione di esistere.

(1) Tratto da una relazione dell’ avv. Maurizio di Stefano, Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo. Per maggiori dettagli vedasi http://www.dirittiuomo.it/Intro.htm.

(2) Italo Mereu (“Storia dell’Intolleranza in Europa”, ed. Tascabili Bompiani)


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