Chi siamo FREE SOULS, in inglese significa Spiriti Liberi. SOULS è anche lacronimo di Society Of Universal Liberties (Società delle Libertà Universali). Noi siamo un gruppo di spiriti liberi che si battono ed intendono battersi per la tutela ed il rispetto di tutte le più sacrosante ed inalienabili Libertà Universali: di pensiero, di coscienza, di credenza, di religione, di espressione, dinformazione, di riunione e di associazione, di proprietà, ecc. I nostri principali riferimenti normativi, oltre ovviamente alla Costituzione del nostro paese, sono la Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, la Convenzione Europea dei diritti dellUomo e, adesso, la Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea. Non va dimenticato che i principi fondamentali sanciti in queste dichiarazioni e convenzioni sono il risultato di un lungo e travagliato processo storico che aveva purtroppo visto quei diritti e quelle libertà gravemente offesi da numerosi interventi vessatori e ingerenze oppressive di autorità anche pubbliche nella sfera del privato e dellindividuale. Ripercorriamo in breve le principali tappe di questa conquista. La nascita dei Diritti Umani (1) Anno 1789. Il primo effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, nel mondo, risale alla Rivoluzione francese, con la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen del 26 agosto 1789. Anno 1946. La Costituzione della Repubblica francese del 27 ottobre 1946, nel Preambolo: le peuple français proclame à nouveau que tout tre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, posséde des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de lhomme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 . Anno 1947. Nel Trattato di pace fra lItalia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 (nella Parte II , Clausole politiche, Sezione I. - Clausole generali, allart. 15, si prevede che LItalia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali. Anno 1947. LAssemblea Costituente della Repubblica Italiana, il 22 dicembre 1947, a Roma, ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, dove afferma nellart. 2 che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità . Anno 1948. LAssemblea
Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948,
a New York, ha proclamato la Dichiarazione
Universale dei Diritti dellUomo (Universal
Declaration of Human Rights, Déclaration
Universelle des Droits de lHomme). Anno 1950. I Governi, Membri del Consiglio dEuropa, il 4 novembre 1950 a Roma, Palazzo Barberini, hanno firmato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle libertà fondamentali (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés Fondamentales European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), dove tali diritti sono dettagliatamente classificati e nel cui preambolo si richiama espressamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo. Considerate le costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio, le discriminazioni razziali, le discriminazioni nei confronti delle donne, sui diritti politici alle donne, contro la schiavitù e le istituzioni o pratiche assimilabili alla schiavitù, contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sui diritti del fanciullo, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri dello loro famiglie, contro la discriminazione nelleducazione, sullo status dei rifugiati, sullo status degli apolidi. Anno 1966. In particolare il 16 dicembre 1966 lO.N.U. adottò due specifici Patti, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo Aggiuntivo Opzionale che istituiva il Comitato dei Diritti dellUomo (art.1 del Protocollo Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966), dando una specifica motivazione: per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e decidendo che il Comitato dei Diritti dellUomo ha il potere di ricevere e di esaminare comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsivoglia diritto enunciato nel Patto. (Comité des Droits de lHomme dans le cadre du Protocole facultatif , se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 16 décembre 1966 par lAssemblee Generale des Nations Unis). Anno 1969. Il Protocollo Addizionale alla Convenzione per leliminazione di ogni discriminazione razziale approvata nel 1965, che istituì, a sua volta, un Comitato per leliminazione della discriminazione razziale (1969). La Convenzione Interamericana dei Diritti dellUomo (Convenzione di San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) (Inter-American Conference specialized on the human rights convened by the Council of the Organization of the American States, San José, Costa Rica, approved American Convention relating to the human rights) si proponeva anche nelle Americhe di attuare la piena applicazione dei diritti umani fondamentali affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo. Anno 1981. La Carta Africana dei Diritti dellUomo e dei popoli, (Charte africaine des droits de lhomme et des peuples) viene adottata a Nairobi in seno allOUA (Organisation de lunité africaine) il 27 giugno del 1981. Tra tutte queste Carte e Convenzioni internazionali emerge e resta ancor oggi la più importante ed avanzata, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, che viene comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, ma la sua caratteristica primaria ed essenziale, invece, risiede proprio e soltanto nella funzione programmatica del termine per la salvaguardia dei Diritti dellUomo, de Sauvegarde des Droits de lHomme, for the Protection of Human Rights, considerato che questa Convenzione non si limitava allenunciazione astratta dei diritti ivi garantiti, ma prevedeva anche una Corte internazionale di controllo sugli Stati che lavessero accettata (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE LHOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS). La Corte Europea dei Diritti dellUomo è stata istituita nel 1959 ed ha sede a Strasburgo (Francia) presso il Consiglio dEuropa ed ha emesso la sua prima sentenza il 14 novembre 1960. Il sistema di controllo giurisdizionale internazionale, previsto programmaticamente per la prima volta nel mondo, nel 1950, era così rivoluzionario (dei principi del diritto internazionale allora vigenti, la non ingerenza negli affari interni), che era possibile agli Stati, di ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, senza però ancora accettare il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dellUomo e questo doppio livello di accettazione della Convenzione Europea era rimesso alla discrezionalità degli Stati. Ad esempio lItalia, che pur aveva ratificato la Convenzione fin dallagosto 1955, accettò il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dellUomo soltanto a decorrere dal 1° agosto 1973. Oggi questa possibilità di escludere il controllo giurisdizionale della Corte non è più consentita, in modo che oggi TUTTI gli Stati membri del Consiglio dEuropa (quarantuno, dal Portogallo alla Russia), sono obbligatoriamente soggetti allintervento della Corte Europea dei Diritti dellUomo, a seguito di una semplice lettera-denuncia inviata da coloro che hanno visto negati i loro diritti fondamentali da parte dei giudici dello Stato di appartenenza. Sulla base di questa semplice lettera-denuncia la Corte, allesito della procedura, può condannare lo Stato che ha violato i diritti umani nei confronti di quella persona. Anno 1989. Tutti gli stati membri dellOSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) firmano e ratificano, alla conferenza di Vienna del marzo 1989, un documento conclusivo nel quale si impegnano, al fine di assicurare la libertà dellindividuo di professare e praticare una religione o una convinzione, ad adottare, fra laltro, misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, lesercizio e il godimento dei diritti dellUomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno leffettiva uguaglianza fra credenti e non credenti. Diritti dellUomo Anno 2000, la situazione reale La situazione attuale, in Italia come nel resto dEuropa, seppur alquanto migliorata rispetto ai decenni antecedenti lentrata in vigore della Convenzione europea e della Dichiarazione Universale, è tuttavia ben lungi dal poter essere considerata ideale. Assistiamo ancora, quotidianamente, a grossolane e vergognose violazioni di quei diritti che erano stati così solennemente sanciti sulla carta. E la macchina della giustizia, preposta a correggere e sanzionare quelle violazioni, è anchessa paradossalmente oggetto di condanna, per linaccettabile lentezza dei suoi processi, da parte della Corte europea: nel 1999, lItalia è stata il paese europeo più condannato a Strasburgo, con più di un terzo di tutte le 120 condanne pronunciate. E in tutte le 44 sentenze negative subite dallItalia è stata rilevata una violazione dellarticolo 6 della convenzione europea dei diritti umani (processo equo), quasi sempre per la durata eccessiva dei processi (alcuni addirittura per 7, 10 o 15 anni). Nella classifica dei paesi più condannati nel 1999, lItalia precede la Turchia (18 condanne), la Francia (16), il Regno Unito (12) e il Portogallo (8). Nei primi tre mesi del 2000, lItalia ha già subito 173 condanne: due al giorno. E questo disonorevole primato italiano non dovrebbe migliorare nei prossimi anni: secondo il presidente della Corte europea dei diritti umani, Luzius Wildhaber, non è prevista una diminuzione dei ricorsi italiani contro la "giustizia lumaca", in quanto la condanna da parte dei giudici di Strasburgo al di là dei 5-6 anni di processo e un risarcimento di 10-20 milioni in media è praticamente scontata. Non a caso lItalia è prima anche per il numero delle denunce presentate nel 1999 (3.652 di cui 868 registrate) davanti a Polonia (2.898 691), Francia (2.586 868), Russia (1.787 972), Germania (1.596 534) e Turchia (518 655). Nei prossimi anni circa il 20 per cento dei ricorsi registrati contro lItalia con ogni probabilità porterà a nuove condanne. Se a ciò si aggiunge il fatto che ancora esiste, in tutta Europa, il fenomeno sciagurato e retrivo della discriminazione etnica, razziale e religiosa, non si può che averne un quadro complessivo assai deludente. Lantisemitismo, seppur ancora presente in alcune frange esaltate e fanatiche di esponenti dellestrema destra extraparlamentare, ha ceduto il passo ad una subdola e cinica forma di denigrazione e demonizzazione delle minoranze religiose, che ha trovato un humus fecondo persino nei moderni media tecnologici. Non riconoscendo loro lo status di confessioni religiose e marchiandole con la spregiativa denominazione di sette, alcuni parlamenti europei hanno proposto leggi inique e repressive, che, se venissero approvate, porterebbero il termometro della storia a registrare febbri sociali ancor più alte e virulente di quelle delle leggi di Norimberga del 1935: Il 22 giugno 2000, lAssemblea Nazionale francese ha approvato e sottoposto allapprovazione del Senato una proposta di legge che contiene misure repressive per la libertà di religione e di convinzione di ben 173 gruppi minoritari. Tra essi si annoverano anche fedi religiose già riconosciute come religioni a tutti gli effetti giuridici e civili in altri paesi, nonché gruppi di ricerca spirituale dellampia categoria che viene comunemente definita della New Age, o addirittura associazioni che si occupano di macrobiotica o dietetica naturalistica. Il Parlamento austriaco ha votato una legge nel 1997 che sancisce che le comunità religiose che fanno richiesta del riconoscimento ufficiale del governo devono dimostrare di avere svolto unattività da almeno 20 anni e devono essere sottoposte ad una sorveglianza speciale da parte del governo per un arco di tempo della durata di almeno 10 anni, al fine di provare la loro legittimità. Il Parlamento belga ha pubblicato, sempre nel 1977, un rapporto sulle cosiddette sette in cui vengono elencati 189 gruppi sospetti, tra i quali numerosi gruppi protestanti e cattolici, i Quaccheri, gli Ebrei assidei, i Buddisti e lAssociazione delle Giovani Cattoliche (Young Womens Christian Association YWCA). Recentemente alcune chiese cristiane evangeliche e carismatiche hanno subito indagini di tipo poliziesco da parte di commissioni parlamentari in Francia, Belgio e Germania. I Testimoni di Geova sono stati sottoposti in Francia a varie forme di persecuzione; in Austria e Germania sono stati discriminati in alcune istanze di assunzione professionale; in Germania in alcuni procedimenti di adozione e in Belgio in alcuni casi di affidamento familiare. I Musulmani hanno sofferto svariate forme di persecuzione, compresi violenti attacchi da parte di gruppi estremisti, in particolare in Germania e in Francia. I fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (i Mormoni) hanno subito unoppressione continua, compresa la confisca dei loro materiali religiosi ed il divieto di divulgare liberamente le loro convinzioni religiose in diversi Stati membri dellOSCE. La Chiesa di Scientology è stata oggetto di discriminazioni civili, politiche ed economiche, di persecuzioni continuate, di sorveglianza poliziesca e boicottaggio organizzato in Germania, in Francia, in Belgio e in Austria. Il 20 ottobre 2000, il Prefetto di Polizia di Parigi, istigato da un gruppuscolo per la discriminazione dei movimenti religiosi, ha vietato una manifestazione pacifica di migliaia di rappresentanti di diverse fedi religiose, giunti da tutta Europa, che intendevano riunirsi in Piazza della Bastiglia per protestare civilmente contro la recente proposta di legge dellAssemblea Generale. Anche lItalia, culla dello stato di diritto, non è da meno: sono state presentate recentemente al Parlamento italiano ben 4 proposte miranti a soffocare la libertà di religione, di divulgazione e di manifestazione del loro credo di tutti i gruppi artatamente classificabili come sette, nonostante questo termine non trovi nessun riscontro giuridico nella nostra legislazione. Il giurista americano Leo Pfeffer fornisce una sarcastica definizione del termine setta che spiega e racchiude in poche parole tutto linsieme delle pulsioni meschine che purtroppo ancora ispirano, nella grigia Europa di inizio millennio, le succitate farisaiche forme di intolleranza istituzionalizzata: Se ci credete, è una religione, o forse la religione. Se vi è indifferente, è un culto, ma se vi fa paura o se la detestate, allora essa è una setta. I paradigmi dellintolleranza Da un esame il più possibile asettico della situazione reale, libero da miopie ed ideologismi assolutistici, e da uno studio storico-morfologico di quel vasto fenomeno, per molti versi ripugnante ed abietto, dellintolleranza e della persecuzione contro laltro, contro il diverso, contro il settario, noi, spiriti liberi, abbiamo ricavato alcune lezioni o per lo meno ipotesi funzionali, apparentemente provocatorie ma di fatto difficilmente confutabili. «Non è possibile studiare dice Mereu , mettere a fuoco, capire la storia (soprattutto dellEuropa continentale) se non partiamo dal concetto dintolleranza istituzionalizzata (in forma palese o mascherata) che tutto abbatte e tutto unifica e tutto sottopone al raggio mortale delle sole ideologie ufficiali, e riduce (sempre) il deviante, leretico, il diverso, lappartenente ad un gruppo minoritario, al livello delinquenziale, con cui non bisogna discutere, ma che è necessario criminalizzare (giuridicamente oppositore diventa così uguale a criminale)» (2). Noi riteniamo che le attuali forme di intolleranza istituzionalizzata, miranti semplicemente a criminalizzare le minoranze, a ridurre alla morte sociale gruppi di persone mosse solo da convincimenti di ordine idealistico, salutistico, salvifico, umanitario, religioso e morale, non sono una cosa giusta. Sono un affronto ed un vilipendio alla Costituzione, alla Convenzione Europea ed alla Dichiarazione Universale dei diritti dellUomo. Sono semplicemente la stessa manifestazione di quegli interessi di dominio e di controllo delle masse, di quelle pulsioni discriminatorie che hanno condotto alle leggi di Norimberga del 1935, ai pogrom dellantisemitismo, al razzismo ideologico, agli stermini di massa in Germania ed in Unione Sovietica, alla caccia alle streghe del XV secolo, alla Santa Inquisizione. In altre parole, in questo contesto di grave divario tra la situazione ideale e quella reale, tra la teoria e la prassi, le ipotesi funzionali o modelli cognitivo-paradigmatici che ci sentiamo di enunciare alla luce di quanto sopra esposto, e che potrebbero risultare inconcepibili per alcuni mentre per altri mero buonsenso, sono le seguenti: 1. QUALSIASI INDIVIDUO, GRUPPO, ASSOCIAZIONE, ENTE MIRANTE A DIVULGARE NELLA SOCIETÀ UN PROPRIO MESSAGGIO MINORITARIO DI RIVENDICAZIONE ETICA, MORALE, SPIRITUALE O RELIGIOSA, RITENUTO INTERFERENTE E CONTRASTANTE RISPETTO AL MESSAGGIO PROPRIO DELLIDEOLOGIA O DELLE IDEOLOGIE DOMINANTI, SI SCONTRA INEVITABILMENTE CON COLORO CHE POSSONO DENOMINARSI PERSECUTORI SISTEMATICI, SOGGETTI CIOÈ SISTEMATICAMENTE PREPOSTI ALLA PERSECUZIONE ELIMINAZIONISTA DELLOGGETTO PERSEGUITANDO. Alcuni esempi storici significativi: a) I Cristiani perseguitati e martirizzati dal paganesimo romano. b) I Catari e gli Albigesi, sterminati, nel XIII secolo, dai cristiani. c) Giordano Bruno (Nola 1548 Roma 1600) perseguitato e mandato al rogo dal Tribunale dellInquisizione. d) Tommaso Campanella (Stilo, Calabria, 1568 Parigi 1639) perseguitato, incarcerato e sorvegliato dal SantUffizio. e) Martin Luther King, pastore battista negro-americano (Atlanta, Georgia, 1929 Memphis, Tennessee, 1968), leader del movimento antirazzista americano, ucciso in circostanze ancora poco chiare in un albergo di Memphis da un sicario. f) Padre Pio di Pietralcina (Pietralcina, Benevento, 1887 San Giovanni Rotondo 1968), proclamato beato dal pontefice Giovanni Paolo II, il 2 maggio 1999. Dedito a opere di apostolato, promosse la costruzione della Casa di Sollievo della Sofferenza (1947). Venne perseguitato e definito "autolesionista, imbroglione, psicopatico" da Padre Agostino Gemelli, co-fondatore e rettore dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed importatore in Italia della Psicologia Sperimentale Tedesca, delle teorie cioè delluomo-bestia, delluomo stimolo-risposta. 2. IL SOGGETTO PERSECUTORIO ED IL SUO PREDICATO (lazione cioè del perseguitare) NON SONO NECESSARIAMENTE ATTINENTI E PERTINENTI AL VALORE INTRINSECO E REALE DEI CONTENUTI DOTTRINALI, FILOSOFICI, RELIGIOSI DELLOGGETTO PERSEGUITATO. Alcuni esempi storici significativi: a) Il Cristianesimo era considerato dal paganesimo superstitio exitiabilis, prava, malefica (superstizione esiziale, malvagia, malefica). b) I discepoli di Cristo, alle origini della storia della Chiesa, erano chiamati dagli ebrei, in modo spregiativo la setta dei nazirei. c) Gli antisemiti, religiosi o laici, nei secoli, hanno attribuito agli ebrei poteri soprannaturali: ordiscono cospirazioni internazionali; sono capaci di devastare intere economie; usano il sangue dei bambini cristiani per i loro riti, li uccidono per cavar loro il sangue; hanno fatto un patto con il diavolo; muovono le leve, allo stesso tempo del capitale internazionale e del bolscevismo; sono dei parassiti; sono contaminati e contaminanti; sono una minaccia per lintegrità razziale, ecc. 3. LEFFERATEZZA DELLA PERSECUZIONE È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL GRADO DI PERICOLOSITÀ CHE IL PERSECUTORE ATTRIBUISCE ALLIDEOLOGIA EMERGENTE DEL PERSEGUITANDO NEI CONFRONTI DELLIDEOLOGIA DOMINANTE DEL PERSECUTORE. Alcuni esempi storici significativi: a) La caccia alle streghe nei secoli XV-XVII, per lo più ostetriche improvvisate e donne dedite a pratiche terapeutiche popolari, accusate di aver stipulato un patto con il demonio e ritenute un pericolo per la scienza medica dellepoca, condusse al rogo più di centomila persone innocenti. b) Lo sterminio nazista di 6 milioni di ebrei, tra cui donne e bambini, ritenuti il massimo pericolo per laffermazione delle teorie della razza ariana e della supremazia del terzo Reich (1933-1945). 4. FONDAMENTALMENTE, LA DINAMICA DELLA PERSECUZIONE SI ESPLETA UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI UNA PRESUNTA PERICOLOSITÀ E MINACCIA , CHE IL GRUPPO SOSPETTATO COSTITUISCE PER GLI INTERESSI DI LUCRO O DOMINIO IDEOLOGICO DEL GRUPPO DOMINANTE. Alcuni esempi storici significativi: a) I nuovi movimenti religiosi sono ritenuti pericolosi soprattutto da alcuni rappresentanti della lucrosa Psichiatria Istituzionale (alias Psico-Inquisizione) e vengono accusati di essere composti da individui psicopatici o sociopatici, paranoici, fanatici, affetti da turbe grandioso-narcisistiche; vengono diagnosticati dallideologia integralista psichiatrica come affetti da un desiderio morboso di redenzione, a cui non sarebbero estranei anche scompensi di natura psicosessuale. b) la Circolare del Ministero degli Interni N. 600/158 del 9 aprile 1935 sanciva il divieto dellesercizio di culto per le associazioni pentecostali (che hanno firmato lintesa con lo Stato italiano nel dicembre del 1986), divieto fondato sul presupposto che esse svolgevano una attività nociva allintegrità psichica e fisica della razza. c) I Testimoni di Geova, che hanno firmato lintesa con lo Stato italiano il 20 marzo 2000, sono stati virulentemente avversati, come ben noto, soprattutto dagli ambienti più bigotti e giacobini dello stato terapeutico e della politica cristiana e nostrana. 5. LA PROIEZIONE SUL PERSEGUITANDO DI TALE PERICOLOSITÀ AVVIENE CON REGOLARITÀ E SECONDO PARTICOLARI MODALITÀ E COSTRUTTI SOCIALI, BASATI SULLA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA AB IMIS E SULLA CRIMINALIZZAZIONE ARBITRARIA E CUMULATIVA DEL SOSPETTATO, AL FINE DI CAUSARNE LA MORTE SOCIALE O GIURIDICA. Alcuni esempi storici significativi: tutti quelli sopra citati. Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, ne La peste, esprime lo stesso concetto così: «A più riprese giunge un periodo nella storia in cui luomo che si prova a dire che due più due fa quattro è punito con la morte». Chi sono i persecutori di professione? Chi sono dunque questi persecutori definibili, seppur sarcasticamente, di professione (non importa se part o full-time)? Come scrive il giurista francese Joél Labruyere, autore del libro LÉtat Inquisiteur (ed. Les Editions des 3 Monts): «Che siano stati dei procuratori staliniani, quadri politici del partito unico, teologi dellinquisizione, giornalisti antisemiti o psichiatri diagnosticanti una qualche forma di schizofrenia dei dissidenti, tutti si sono arruolati nella stessa logica di intolleranza. È così che prosperano gli specialisti autoproclamati della novella inquisizione: avvocati ambiziosi, psichiatri super-esperti in manipolazione mentale, politici in cerca di verginità e notorietà, giornalisti disoccupati, bigotte fanatiche, parroci furbacchioni, cronisti eccitati che giocano a fare i giustizieri. Ognuno si presenterà come unautorità in materia di sette poiché in questo campo il livello di competenza è proporzionale ai pregiudizi e alla non-cultura. In assenza di diplomi e di esperienza, una casalinga sarà elevata al rango di Giovanna dArco. La concatenazione di questi diversi ingranaggi crea un effetto di trascinamento meccanico che può schiacciare gruppi ed individui in posizione di debolezza, nella misura in cui questultimi non hanno accesso ad un diritto di replica. È il punto forte del sistema: impedire il dibattito». Il punto forte di Free Souls è proprio quello opposto: riaprire, favorire, promuovere, espandere il dibattito. Ridare la voce di protesta, di contro-accusa e di non-conformismo alle minoranze afflitte ed oppresse da questi novelli inquisitori di professione. Smascherare e denunciare, con fatti, informazioni, date e dati precisi, le esecrande e turpi attività ed interessi di dominio lucroso e ideologico di questa cricca di professionisti della persecuzione e della discriminazione. Nel rispetto e per il rispetto delle leggi civili e penali, e nellambito dellinalienabile diritto di libertà di pensiero, di parola e di espressione. Indipendentemente dalle nostre idee religiose o politiche, non si può che condividere quanto Martin Luther King disse in un suo famoso discorso alle minoranze di colore americane: «Vi sono poche speranze per noi finché non diverremo abbastanza acuti da liberarci dalle pastoie di pregiudizi, mezze-verità e totale ignoranza. La struttura del mondo attuale non ci consente il lusso della angustia mentale. Una nazione o una civiltà che continua a produrre uomini di mente ottusa guadagna, a lunga scadenza, la propria morte spirituale Più ancora, dobbiamo convincerci che accettare passivamente un sistema ingiusto significa cooperare con quel sistema e divenire, così, complici del male che è in esso». « Noi dobbiamo fare una scelta. Continueremo a marciare al rullo del tamburo del conformismo e della rispettabilità, oppure, ascoltando il battito di un tamburo più lontano, ci muoveremo seguendo il suo suono echeggiante? Marceremo solo secondo la musica del tempo, oppure, rischiando critiche e oltraggi, marceremo secondo la musica, salvatrice delle anime, delleternità ? Come non mai prima, noi siamo oggi sfidati dalle parole di ieri: Non siate conformati a questo mondo, ma trasformatevi attraverso il rinnovamento della vostra mente». Appello a tutti gli Spiriti Liberi Questo nostro sito sarà forse solo una goccia di speranza di ritrovare la terra (costituzionalmente e universalmente promessa) della tolleranza e del libero dibattito in un oceano in burrasca, ma sarà pur sempre una goccia di libertà. E la libertà non si misura in grammi o in centimetri. Si misura in capacità di esprimere e divulgare le proprie idee e le proprie opinioni, nel rispetto di quelle, anche contrarie ed opposte, degli altri, come insegna Voltaire. Gli unici veri nemici, difficili da abbattere perché costituenti le radici stesse dellintolleranza, sono la stupidità e lignoranza. E proprio osservando da vicino, studiando, esaminando meticolosamente e annusando il lezzo ammorbante dellarroganza inquisitoriale passata e moderna, stolta e retriva, questo è stato ed è il nostro unico intento, lintento che ci ha finalmente convinto a creare e pubblicare questo sito controcorrente per la difesa dellaltro, del diverso, della minoranza: la speranza che esso possa dare un modesto contributo alla riapertura quantomeno di uno spiraglio verso il loro diritto di replica, verso il dialogo, il dialogo scevro di pregiudizi ed al riparo dai sordidi ricorsi alle nefande strategie eliminazioniste dei persecutori di professione. Preoccupati per il fatto che in diverse zone del pianeta Europa crescono fanatismo e intolleranza, fenomeni che si manifestano innanzitutto come altrettanti attentati alla libertà di opinione, di espressione e di creazione; sostenendo la lotta contro lantisemitismo, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; appoggiando tutte le iniziative volte a tutelare i diritti delle minoranze, noi di Free Souls abbiamo deciso che era nostro dovere civico mettere a disposizione di tutti, nella pluralità e nel pluralismo delle innumerevoli forme di pensiero che fluiscono libere sulla rete, le nostre esperienze, le nostre informazioni, le nostre conoscenze sulle turpitudini degli inquisitori di professione, che purtroppo ancora operano alacremente, talvolta ben paludati dietro i loro altisonanti titoli accademici, politici o istituzionali. Con lintento che queste conoscenze vengano ulteriormente arricchite e suffragate dallapporto costruttivo e creativo di tanti altri spiriti liberi che leggeranno queste righe, queste nostre denunce, questi nostri messaggi di tolleranza e di pacifica apertura al dibattito civile. Spiriti liberi che, ci auguriamo, mettano a disposizione di tutti le loro idee ed esperienze, al fine di contribuire, tutti insieme, a denunciare pubblicamente e debellare definitivamente la metastasi dellintolleranza tecnocratica e istituzionalizzata che sembra ancora sufficientemente virulenta e contagiosa da attizzare pericolosi focolai di ulteriori preoccupanti tensioni sociali in tutta Europa. Fino a quando, speriamo presto, con il tuo aiuto, teoria e prassi della tolleranza si abbracceranno, e anche noi non avremo più ragione di esistere. (1) Tratto da una relazione dell avv. Maurizio di Stefano, Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dellUomo. Per maggiori dettagli vedasi http://www.dirittiuomo.it/Intro.htm. (2) Italo Mereu (Storia dellIntolleranza in Europa, ed. Tascabili Bompiani) |
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